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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19212/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva disposto gli arresti domiciliari, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p. Si è censurato che il Tribunale avrebbe basato il giudizio sulla personalità della Noviello su atti redatti successivamente all'ordinanza di primo grado (in particolare un'annotazione di servizio), prodotti dal P.M. senza garantire il contraddittorio; che il pericolo di reiterazione è stato desunto solo da modalità della condotta, da un precedente remoto, dalla vicinanza al complice pluripregiudicato e dall'assenza di attività lavorativa, elementi insufficienti a dimostrare che l'indagata fosse "inserita in contesti criminali"; e che la misura degli arresti domiciliari era ingiustificata perché avrebbero potuto essere adottate misure meno afflittive (es. obbligo di dimora) già applicate in altro procedimento. Infine si segnalava la possibilità di sospensione condizionale della pena come elemento attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nei giudizi di legittimità su misure cautelari personali, il controllo è limitato alla verifica della logicità e dei requisiti minimi della motivazione e non comporta riesame del merito. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame, che poteva acquisire e valutare elementi sopravvenuti purché sia stato garantito il contraddittorio: l'annotazione di servizio era stata depositata e si era formato il contraddittorio con memoria difensiva. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che ha preso in considerazione, oltre all'annotazione, precedenti specifici (condanna per reati di stupefacenti), l'assenza di attività lavorativa lecita, il ruolo attivo della donna nel piano criminoso e i legami con un complice pluripregiudicato, elementi ritenuti idonei a giustificare il rischio di reiterazione. Ha altresì valutato correttamente l'inidoneità di misure meno afflittive a prevenire il rischio e ha precisato che la prognosi sulla pena non preclude l'adozione di misura cautelare più afflittiva. Il ricorso è quindi inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata su modalità del fatto, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale; tale valutazione può fondarsi anche su precedenti o su comportamenti concreti non necessariamente penalmente rilevanti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al vizio di motivazione; in generale (come evincibile dalla decisione) l'art. 275 richiede che le misure cautelari siano adeguatamente motivate e congruenti rispetto ai presupposti di legge, controllo che in Cassazione è limitato alla verifica della logicità e dei requisiti minimi della motivazione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice d'appello (e, per analogia, al giudice del riesame) ampi poteri valutativi, compresa la possibilità di decidere su elementi diversi o successivi rispetto a quelli utilizzati dal giudice di primo grado; ne deriva la legittimità di acquisire e valutare elementi sopravvenuti purché sia assicurato il contraddittorio.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in esecuzione della decisione; uso procedurale per la trasmissione degli atti e gli adempimenti esecutivi.

Massime di principio

  • In Cassazione su misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della adeguatezza e della logicità della motivazione, non al riesame del merito o alla rivalutazione degli elementi probatori.
  • Il giudice del riesame può acquisire e valutare elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento di primo grado purché sia garantito il contraddittorio; tali elementi possono legittimamente influire sulla prognosi cautelare.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 c.p.p. è una valutazione prognostica che considera modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; elementi come precedenti, assenza di lavoro e rapporti con soggetti pluripregiudicati possono concorre a fondare il pericolo di reiterazione.
  • La scelta di misure cautelari più afflittive (es. arresti domiciliari) è giustificabile quando misure meno afflittive risultino inidonee a prevenire il rischio; la prognosi sulla pena futura non impedisce l'adozione di misure cautelari adeguate.
  • Le censure sulla violazione del diritto di difesa per documenti sopravvenuti sono superabili se gli atti sono stati depositati nel contraddittorio e la difesa ha potuto replicare.

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