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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00738/2025 del 11/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione allo stato passivo di un fallimento di un credito per compensi professionali maturati da un'avvocata in favore della società poi fallita. Dopo che un decreto reso ai sensi dell'art. 98 l. fall. aveva riconosciuto il credito ma non aveva espressamente attribuito gli oneri accessori richiesti (IVA, CPA e rimborso forfettario), la creditrice ha chiesto un provvedimento che autorizzasse il curatore a pagare tali accessori attingendo alle cauzioni versate dalla società assuntrice del concordato fallimentare, la quale aveva rifiutato il pagamento. Il tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. ritenendo che la questione fosse ormai coperta dal giudicato endofallimentare e che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto ex art. 98 l. fall. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 26 e 99 l. fall. per avere il tribunale dichiarato inammissibile un reclamo che, a suo dire, riguardava solo la fase esecutiva del provvedimento e il comportamento dell'assuntrice; omesso esame di un fatto decisivo, perché l'importo riconosciuto corrispondeva al minimo tariffario e non poteva includere gli accessori; nullità del provvedimento per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, assorbendo gli altri due, affermando che il provvedimento di ammissione del credito allo stato passivo, non recando l'espresso riconoscimento degli oneri accessori richiesti, era coperto da giudicato endofallimentare e non poteva essere modificato dal giudice delegato né dal tribunale in sede di reclamo. La Corte ha qualificato l'istanza della creditrice come una sostanziale domanda di condanna aggiuntiva dell'assuntrice, non proponibile in quella sede. Ha aggiunto che, anche a voler superare la preclusione derivante dal mancato tempestivo rimedio contro il decreto di esecutività dello stato passivo, la pretesa verso l'assuntrice avrebbe dovuto essere fatta valere in via di cognizione ordinaria, eventualmente previa azione di accertamento dell'effettiva portata del giudicato endofallimentare. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    Il reclamo non può essere utilizzato per ottenere una modifica sostanziale di un credito già definito dal giudicato endofallimentare.

  • art. 98 l. fall.

    Il decreto reso sull'impugnazione dello stato passivo era il rimedio da esperire per contestare il contenuto del credito ammesso.

  • art. 99 l. fall.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza del proprio mezzo di impugnazione, ma la Corte esclude che consenta di riaprire la questione già definita.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • D.M. 55/14

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'importo riconosciuto corrispondeva al minimo dei compensi professionali e non poteva comprendere gli accessori.

Massime di principio

  • Quando un credito è stato ammesso allo stato passivo senza espresso riconoscimento di determinati accessori, la questione resta coperta dal giudicato endofallimentare e non può essere riaperta con un reclamo volto a ottenere una diversa liquidazione.
  • Il giudice fallimentare non ha poteri di interpretazione autentica del giudicato endofallimentare né può integrare ex post il contenuto del credito ammesso sulla base di una mera istanza della parte.
  • Se una pretesa accessoria non è stata riconosciuta nel provvedimento definitivo di ammissione al passivo, il creditore deve farla valere con gli strumenti di impugnazione propri della verifica del passivo; in difetto, eventuali pretese ulteriori verso terzi obbligati vanno azionate in cognizione ordinaria.
  • La domanda rivolta a ottenere il pagamento di oneri accessori non liquidati nel titolo endofallimentare non può essere veicolata come semplice contestazione del comportamento esecutivo del soggetto tenuto al pagamento, se in realtà mira ad aggiungere una condanna nuova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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