Cassazione Civile, Ordinanza n. 34784/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La società ricorrente, che svolgeva prestazioni di laboratorio analisi in favore di assistiti muniti di impegnativa, chiedeva il pagamento della maggiore remunerazione rispetto a quella corrisposta dalla ASL. Sosteneva che la decurtazione tariffaria prevista dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale solo per la sua funzione transitoria e limitata al triennio 2007-2009, fosse stata illegittimamente estesa dalla Regione Lazio e dalla ASL anche agli anni 2010-2013. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo la decurtazione comunque ancorata all’aggiornamento tariffario ministeriale. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto i motivi generici e, al tempo stesso, aveva richiamato il possibile superamento dei tetti di spesa come fatto ostativo, senza però chiarire se e come tale fatto fosse stato accertato o dedotto. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) motivazione apparente e contraddittoria ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per mancata chiara ricostruzione dei fatti processuali e per l’illogico passaggio tra inammissibilità del gravame e rigetto nel merito; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., perché i motivi di appello erano specifici e contestavano puntualmente la tesi del primo giudice; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della Regione e sulle domande subordinate di responsabilità extracontrattuale e di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva affermato il limite temporale della decurtazione al triennio 2007-2009, ma aveva poi dichiarato inammissibili i motivi di gravame per genericità senza spiegare adeguatamente la condivisione della decisione di primo grado; inoltre aveva evocato il superamento del tetto di spesa come fatto impeditivo senza che fosse stato effettivamente posto a fondamento della sentenza di primo grado e senza chiarire l’onere probatorio sul punto, che gravava sulle convenute. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto del principio affermato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la motivazione deve essere effettiva, comprensibile e non meramente apparente.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale della motivazione del provvedimento giurisdizionale, che non può essere solo apparente o contraddittoria.
art. 342 c.p.c.
L’appello deve contenere motivi specifici, ma non è richiesto un formalismo sacramentale né un progetto alternativo di decisione; la specificità va valutata in relazione alla reale confutazione della decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per la denunciata omessa pronuncia su legittimazione passiva e domande subordinate.
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296 del 2006
La decurtazione tariffaria prevista dalla norma era stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto transitoria e limitata al triennio 2007-2009.
sentenza Corte cost. n. 94 del 2009
È richiamata come pronuncia che ha ritenuto costituzionalmente legittima la decurtazione in ragione della sua transitorietà.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d’appello è viziata quando afferma l’inammissibilità per genericità del gravame ma, nello stesso tempo, non esplicita in modo intellegibile le ragioni della condivisione della decisione di primo grado e introduce un diverso presupposto decisorio non chiaramente fondato sugli atti.
- Nel giudizio di appello non sono richieste formule sacramentali né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza: è sufficiente che l’impugnazione contenga una critica specifica e riconoscibile alla ratio decidendi di primo grado.
- Il fatto impeditivo che esclude il diritto azionato deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca; se la sentenza di primo grado non ha fondato il rigetto su tale fatto, il giudice d’appello non può richiamarlo apoditticamente senza verificare allegazioni e prova.
- Quando la decisione di primo grado si fonda su una specifica ratio e l’appellante la contesta puntualmente, il giudice di secondo grado deve confrontarsi con tale ratio e non può limitarsi a qualificare i motivi come generici in modo assertivo.
- L’omessa o insufficiente trattazione di questioni subordinate diventa assorbita quando il vizio principale comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
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