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Sentenza

Sentenza del 08/02/2018 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Documenti prodotti irritualmente in primo grado e riprodotti in secondo grado - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La valutazione del documento da parte del giudice di secondo grado è stata ritenuta legittima. La decisione valorizza l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Nel rito tributario prevale la disciplina speciale rispetto all'automatico rinvio al divieto di nuove produzioni previsto dall'art. 345 c.p.c.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di utilizzare in secondo grado un documento prodotto irritualmente nel giudizio di primo grado. Il principio affermato è che, qualora il documento sia ritenuto necessario per decidere la causa, esso può essere nuovamente prodotto in appello, purché siano rispettate le modalità di produzione previste dal processo tributario.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    La norma consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche quando il documento era stato prodotto irritualmente in primo grado, purché la produzione avvenga secondo le modalità processuali previste e il documento sia rilevante o necessario per la decisione.

  • Art. 345 c.p.c.

    Il relativo divieto di nuove produzioni documentali non si applica automaticamente al processo tributario, nel quale opera la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un documento prodotto irregolarmente in primo grado può essere riprodotto in appello, purché sia rilevante per la controversia e siano rispettate le modalità di deposito previste dal D.Lgs. n. 546/1992.
  • La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non comporta l'accoglimento automatico della prova: il giudice deve comunque valutarne pertinenza, rilevanza e idoneità a incidere sulla decisione.
  • Il rito tributario ha una disciplina speciale; pertanto, le limitazioni previste dal processo civile, inclusa quella dell'art. 345 c.p.c., non possono essere applicate senza verificare la compatibilità con l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La riproduzione in appello può sanare, sotto il profilo processuale, l'irritualità della precedente produzione, ma non elimina eventuali contestazioni sull'autenticità, sul contenuto o sulla forza probatoria del documento.

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