Cassazione Penale, Sentenza n. 33650/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/02/2022 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso il provvedimento del G.I.P. (21/12/2021) che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo sulla particella di terreno di proprietà del ricorrente (particella 1185). Il ricorrente ha dedotto travisamento del fatto e motivazione inesistente, sostenendo che la titolarità della particella derivava dallo scioglimento della comunione nel 2009 (non da un acquisto dai soggetti imputati) e che la particella era rimasta estranea alla lottizzazione abusiva (assenza di frazionamenti successivi, edificazioni o opere di urbanizzazione sulla particella stessa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa in precedenti fasi cautelari e che le ordinanze cautelari esaurite producano efficacia preclusiva 'endoprocessuale' rispetto a questioni già deliberate, per cui la stessa questione non poteva essere riproposta senza elementi nuovi. È richiamata la precedente sentenza n. 37396/2021 che aveva già rigettato una istanza analoga; la Corte ha quindi escluso la novità dedotta dal ricorrente e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
adito con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio in sede di appello avverso provvedimenti cautelari; qui utilizzato per impugnare il provvedimento di rigetto della revoca del sequestro preventivo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di efficacia preclusiva 'endoprocessuale')
le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva 'endoprocessuale' riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte
Una questione di fatto o di diritto già decisa nelle fasi cautelari non può essere rinnovata in successive impugnazioni salvo che non emergano nuovi elementi; impedisce di riproporre le stesse doglianze senza novità rilevanti
Sentenza della stessa Sezione n. 37396 del 11/05/2021
l'area di proprietà del ricorrente fosse esente da trasformazioni urbanistiche, in considerazione della natura mista della lottizzazione
Rilevato in precedente giudizio che l'assenza di trasformazioni sulla particella non esclude il coinvolgimento del proprietario nell'originario frazionamento e nelle opere di urbanizzazione dell'area; tale pronuncia è stata ritenuta vincolante sui punti già decisi
Massime di principio
- Non è possibile riproporre in via successiva questioni già esaminate e decise in precedenti provvedimenti cautelari (efficacia preclusiva 'endoprocessuale') salvo che non emergano fatti o prove nuovi e rilevanti.
- In sede di legittimità il censurare vizi di motivazione di provvedimenti cautelari reali è spesso impraticabile se non è stato adeguatamente confrontato il percorso motivazionale del giudice di merito; la critica motivazionale fine a sé stessa può essere dichiarata inammissibile.
- La mera titolarità derivante da una divisione o scioglimento di comunione non garantisce automaticamente l'esenzione dalle misure cautelari se la particella può essere ricollegata a un progetto di lottizzazione o a frazionamenti originari che hanno favorito le opere urbanistiche contestate.
- Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo è necessario apportare elementi nuovi e concreti che modifichino l'apprezzamento fatto nei precedenti provvedimenti; la scarsità di nuovi elementi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il sequestro preventivo può avere un duplice scopo (impedire l'uso e preservare strumenti per la futura confisca); la sussistenza di tale finalità influenza la valutazione sull'opportunità della revoca.
- Ricorsi reiterati o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e irrogazione di sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle Ammende).
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