Sentenza n. 1409/2026 - Milano, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura UTG di -OMISSIS- in ordine alla diffida ad adempiere del 30/10/2025 trasmessa a mezzo PEC; nonché per l’annullamento di ogni altro atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale al silenzio sopra impugnato, se e in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente, sebbene non conosciuto alla data odierna, previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura sull'istanza di emersione del lavoro irregolare e sulla successiva diffida ad adempiere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulla diffida ad adempiere del 30 ottobre 2025, riferita all'istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro l'8 agosto 2020. Ha dedotto di non essere mai stato convocato per la stipula del contratto di soggiorno e di avere inutilmente sollecitato la definizione del procedimento. Ha inoltre domandato l'annullamento di ogni eventuale atto preordinato, connesso o conseguenziale non conosciuto, nonché misure cautelari urgenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La tutela contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. richiede che l'azione sia proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso concreto, il termine originario è stato individuato in 180 giorni e il procedimento era stato avviato l'8 agosto 2020; al momento del ricorso era quindi decorso da oltre un anno il termine utile per agire. La diffida del 30 ottobre 2025 non era idonea a far decorrere nuovamente i termini del procedimento né a riaprire il termine per l'azione contro il silenzio. È stata ritenuta radicalmente inammissibile anche la domanda generica di annullamento di atti non conosciuti, non risultando dagli atti l'adozione di un provvedimento sull'istanza. La questione cautelare è stata assorbita dalla decisione preliminare sulla domanda ex art. 117 c.p.a. Il TAR ha precisato che le informazioni sullo stato della procedura possono essere acquisite mediante formale richiesta di accesso agli atti. Spese compensate; confermata, ove persistano i presupposti, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione; la relativa tutela è stata ritenuta inammissibile per decorso del termine annuale collegato alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
Prevede i presupposti e il termine per l'azione avverso il silenzio; il termine non può essere riattivato da una diffida tardiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; decorso tale termine, il ricorso è inammissibile.
- Una diffida o sollecitazione presentata dopo la scadenza del termine originario del procedimento non è, di per sé, idonea a riaprire il procedimento né a far decorrere un nuovo termine per l'azione contro il silenzio.
- La domanda di annullamento formulata genericamente nei confronti di atti non conosciuti e non individuati è inammissibile, soprattutto quando non risulti l'effettiva adozione di un provvedimento amministrativo lesivo.
- Le informazioni sullo stato di un procedimento amministrativo possono essere richieste dall'interessato mediante formale istanza di accesso agli atti, distinta dall'azione contro il silenzio.
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