Sentenza del 19/10/2015 n. 4386 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sostenendo che l'Ufficio avesse correttamente fondato l'accertamento induttivo sui contenuti del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, richiamato per relationem e allegato alle controdeduzioni relative a un'altra annualità. L'Amministrazione ha inoltre sostenuto che i contribuenti si fossero limitati a contestare il metodo accertativo senza fornire elementi idonei a confutare i maggiori ricavi recuperati. La società ha eccepito la tardività dell'appello e, nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Commissione ha ritenuto tempestivi gli appelli, considerando anche la sospensione feriale dei termini. Nel merito, ha però confermato la decisione di primo grado, affermando che gli atti richiamati per relationem nell'avviso di accertamento devono essere allegati, soprattutto quando l'accertamento induttivo si fonda esclusivamente su presunzioni semplici. Non è sufficiente che il PVC sia stato prodotto in un diverso procedimento relativo a un'altra annualità, poiché ogni giudizio resta autonomo se non viene formalmente riunito. L'Ufficio, inoltre, non aveva adempiuto all'ordine della Commissione di produrre il PVC nel termine assegnato. Gli appelli sono stati pertanto rigettati e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 600 euro, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
La Commissione ha ritenuto che l'appello fosse stato notificato entro il termine lungo previsto dalla norma, computando anche il periodo di sospensione feriale dei termini.
Principio dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem
Quando l'avviso di accertamento richiama atti esterni, questi devono essere allegati o comunque messi ritualmente a disposizione del contribuente. La produzione dell'atto in un altro processo, relativo a un'altra annualità, non sostituisce tale obbligo.
Presunzioni semplici nell'accertamento tributario
Le presunzioni semplici utilizzate per un accertamento induttivo devono essere valutate nel procedimento specifico e, secondo la motivazione della sentenza, non possono fondare validamente l'accertamento se l'Amministrazione non produce gli atti e gli elementi su cui esse si basano.
Massime di principio
- In un accertamento tributario motivato per relationem, l'Amministrazione deve allegare all'avviso gli atti essenziali richiamati, specialmente quando da tali atti dipende integralmente la ricostruzione presuntiva del reddito o del volume d'affari.
- La produzione di un documento in un diverso procedimento o per una diversa annualità non rende automaticamente utilizzabile quel documento nel giudizio corrente: i procedimenti sono autonomi salvo formale riunione o rituale acquisizione.
- Se il giudice ordina all'Ufficio di depositare un documento determinante e l'Ufficio non vi provvede nel termine, l'omissione può impedire la verifica della fondatezza dell'accertamento e condurre al rigetto dell'appello.
- La correttezza dell'accertamento per un'altra annualità non dimostra automaticamente la legittimità dell'accertamento oggetto del giudizio: ogni annualità deve essere valutata sulla base degli atti ritualmente prodotti.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere verificata considerando il termine applicabile e le eventuali sospensioni processuali, inclusa la sospensione feriale quando prevista.
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