Cassazione Civile, Ordinanza n. 14446/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di istituto di credito che rivendicava, per periodi anteriori al 2009, un superiore inquadramento contrattuale: prima nella terza area professionale, quarto livello, poi nell’area quadri direttivi, quarto livello, con conseguenti differenze retributive. Inoltre chiedeva l’indennità di diaria per trasferte e il risarcimento dei danni da demansionamento, deducendo che dal 2009 era stato adibito a mansioni inferiori presso il Customer Recovery, con ricadute sulla salute e sulla professionalità. Dopo il decesso del lavoratore, il giudizio è proseguito dagli eredi. In appello la domanda era stata respinta soprattutto per prescrizione delle pretese anteriori al 21.10.2000 per l’inquadramento e anteriori al 21.10.2005 per le differenze retributive, ritenendo non dimostrati atti interruttivi anteriori; nel merito residuo era stato negato il superiore inquadramento per mancanza del requisito dell’autonomia, negata la diaria per difetto di allegazione di norma contrattuale e trasferte, e rigettata la censura sul demansionamento perché l’appello non aveva investito una autonoma ratio decidendi di primo grado, ossia il difetto di prova del danno. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per non avere la Corte considerato lettere del 2005 e 2006 come atti interruttivi; violazione dell’art. 2103 c.c. e del CCNL bancario per erronea valutazione delle prove sullo svolgimento di mansioni superiori e sulla diaria; violazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 13 d.lgs. 38/2000 per il rigetto del demansionamento e dei danni; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il modo in cui erano state apprezzate le prove e per il mancato ricorso a c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e di contratto collettivo, in realtà mirassero a una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., qui non dedotto in modo conforme ai requisiti richiesti. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla mancata considerazione delle lettere del 2005 e 2006, se intesa come errore sulla mancata produzione del fascicolo di parte, integrerebbe un errore revocatorio. Anche i motivi relativi al demansionamento e alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza d’appello: l’impugnazione di merito aveva contestato solo una delle due rationes della sentenza di primo grado, lasciando intatta quella autonoma sul difetto di prova del danno, e i ricorrenti non avevano specificamente censurato tale statuizione. La Corte ha quindi condannato gli eredi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria, invocata per sostenere l'idoneità degli atti interruttivi a evitare la maturazione della prescrizione del diritto all'inquadramento
art. 2948 c.c.
richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale delle differenze retributive
art. 2103 c.c.
richiamato quale parametro per la domanda di superiore inquadramento e per la censura di demansionamento
artt. 64, 76 e ss., 84 e ss. del CCNL di categoria per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
invocati per sostenere che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore fossero riconducibili al livello superiore rivendicato e per il riconoscimento della diaria
art. 2043 c.c.
richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per demansionamento e danno alla professionalità
art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000
richiamato con riferimento alla distinzione tra danno biologico differenziale e tutela indennitaria INAIL
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte precisa che la loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite o attribuisce valore di prova legale a elementi non aventi tale natura, non quando si contesti semplicemente il prudente apprezzamento del materiale probatorio
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che la censura sul merito della valutazione probatoria non è proponibile come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio motivazionale oggi strettamente delimitato
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato come unico spazio entro cui può essere scrutinata una censura sulla mancata considerazione di un fatto storico decisivo, nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sotto la veste della violazione di legge sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio; la critica alla selezione e ponderazione di documenti e testimonianze è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non acquisite al processo oppure abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non ricorre quando si contesti semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato liberamente le prove.
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e alternative, il ricorso o l’appello devono colpirle tutte specificamente; la mancata censura anche di una sola ratio rende la decisione sorretta da quella autonoma ragione non utilmente aggredita.
- La censura che affermi l’omesso esame di documenti asseritamente prodotti, ma che in realtà presupponga un errore del giudice sulla loro mancata produzione, può integrare un errore revocatorio e non un vizio deducibile con il ricorso per cassazione.
- Il riconoscimento del superiore inquadramento e delle conseguenti differenze retributive richiede la dimostrazione concreta delle mansioni effettivamente svolte e dei requisiti del profilo superiore, inclusa l’autonomia decisionale quando richiesta dalla disciplina collettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14391/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14394/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14406/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14413/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14419/2024 del 23/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14434/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →