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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20936/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un ente religioso, di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 emesso da un comune su un immobile che la contribuente riteneva destinato in via esclusiva al culto. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, rilevando che l'esenzione invocata non poteva operare per il solo fatto della destinazione del bene, poiché mancava una tempestiva dichiarazione al comune circa i presupposti dell'agevolazione; la dichiarazione era stata resa solo nel corso del giudizio di primo grado. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali, convenzionali e tributarie in tema di esenzione IMU per immobili destinati al culto, sostenendo che il locale, pur accatastato in categoria C2, era esclusivamente adibito al culto; 2) violazione delle norme sull'esenzione e sulla dichiarazione, contestando il rilievo attribuito alla mancata dichiarazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'intervenuta deputazione al culto dei locali oggetto di causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha affermato che la decisione di merito non negava in astratto l'esenzione per la categoria catastale C2, ma l'aveva esclusa perché la contribuente non aveva tempestivamente dichiarato al comune, per l'anno d'imposta in contestazione, i presupposti dell'agevolazione. Ha quindi ribadito che, prima e indipendentemente dalla classificazione catastale e dalla prova dell'effettiva destinazione del bene al culto, era necessaria la dichiarazione al comune per ottenere l'esenzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché assorbito dalle considerazioni sui primi due, sia perché la causa era definita con "doppia conforme" e il ricorso non aveva assolto agli oneri specifici richiesti per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non assunto dalla Corte come base decisoria autonoma

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo nella ratio

  • art. 8 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo nella ratio

  • art. 19 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di libertà di culto, ma la Corte ha risolto la lite sul piano dell'onere dichiarativo per l'esenzione

  • art. 20 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non decisivo nella ratio

  • CEDU

    richiamata nei motivi di ricorso, senza autonoma incidenza sulla decisione

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    norma invocata come base dell'esenzione IMU; la Corte ribadisce che l'agevolazione richiede anche la tempestiva dichiarazione al comune dei relativi presupposti

  • art. 31, comma 18, l. n. 289 del 2002

    richiamato nel ricorso, senza essere posto a fondamento della decisione

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato nel ricorso in tema di dichiarazione; la Corte conferma la centralità dell'adempimento dichiarativo per fruire dell'esenzione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ricorso, ma non utilizzato come ratio decisoria

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato nel ricorso; la Corte esclude che vi sia stata violazione, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina sull'esenzione subordinata alla dichiarazione

  • art. 13, comma 12-ter, d.lgs. n. 201 del 2011

    richiamato nel ricorso, senza autonoma rilevanza decisoria nel testo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i primi due motivi di ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In materia di esenzione IMU per immobili destinati al culto o ad attività non commerciali, il beneficio non dipende soltanto dalla destinazione concreta del bene, ma richiede anche la tempestiva dichiarazione al comune dei presupposti che legittimano l'agevolazione.
  • La classificazione catastale del bene, da sola, non esaurisce il tema dell'esenzione: ciò che rileva è la verifica dei presupposti sostanziali dell'agevolazione e il rispetto dell'onere dichiarativo previsto dalla disciplina applicabile.
  • Se il contribuente intende far valere un'esenzione tributaria, grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione e di rispettare gli adempimenti formali richiesti dalla legge.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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