Sentenza del 17/12/2018 n. 2922 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cessione di immobile - riqualificazione in cessione di terreno edificabile - non è possibile - rilevanza degli intendimenti delle parti - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria di trattare la cessione del fabbricato come cessione di terreno edificabile non è stata accolta. La cessione deve essere qualificata in base al bene effettivamente trasferito, ossia il fabbricato, e non in base a finalità, progetti o intenzioni economiche delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di riqualificare fiscalmente la cessione di un fabbricato come cessione di un terreno edificabile, presumibilmente sulla base dell'intento economico delle parti o delle caratteristiche dell'area. Il principio affermato esclude tale riqualificazione: l'oggetto del contratto deve essere individuato secondo la realtà giuridica della cessione, senza attribuire rilevanza decisiva agli intendimenti negoziali manifestati dalle parti.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la qualificazione della cessione dipende principalmente dall'oggetto giuridico effettivamente trasferito e non dalla mera finalità economica perseguita dalle parti.
- La cessione di un fabbricato non può essere automaticamente trasformata in cessione di terreno edificabile solo perché l'acquirente intende demolire l'edificio o realizzare una nuova costruzione.
- Gli intendimenti delle parti possono avere rilievo interpretativo, ma non sono sufficienti a modificare la natura del bene risultante dal contratto e dalla situazione giuridica esistente al momento della cessione.
- L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare l'operazione prescindendo dalla concreta consistenza del bene trasferito e sostituendo alla realtà giuridica una valutazione basata esclusivamente sull'assetto economico desiderato dalle parti.
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