Cassazione Civile, Ordinanza n. 29562/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vincitrice nel precedente giudizio)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito della controversia originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di Cassazione n. 8492 del 2023, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Potenza e aveva condannato il ricorrente di allora al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente. Nel dispositivo, però, le spese risultavano "distratte in favore dell'avv. Luigi Scarpa, dichiaratosi anticipatario". Il ricorrente nel procedimento di correzione ha chiesto la cancellazione di tale espressione, deducendo che la distrazione era stata inserita per evidente errore materiale, poiché mancava sia un'istanza di distrazione sia la costituzione dell'avvocato indicato, diverso dal difensore effettivamente costituito nel giudizio di legittimità. La Corte ha verificato che l'errore era materiale e ha disposto la cancellazione della formula di distrazione dal dispositivo della precedente ordinanza, con conseguente annotazione sull'originale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato la cancellazione dal dispositivo dell'ordinanza n. 8492 del 2023 delle parole relative alla distrazione delle spese in favore dell'avv. Luigi Scarpa, dichiaratosi anticipatario. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento corretto. La decisione si fonda sul rilievo che non risultavano né la costituzione dell'avvocato indicato né una richiesta di distrazione del controricorrente, essendo questi assistito da altro difensore nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'errore materiale presente in un provvedimento giudiziale può essere corretto quando risulti ictu oculi dal testo e dagli atti che la formula inserita nel dispositivo non corrisponde alla reale volontà decisoria.
- La distrazione delle spese in favore del difensore presuppone una specifica istanza della parte vittoriosa e la riferibilità dell'avvocato indicato al giudizio; in assenza di tali elementi, l'indicazione inserita nel dispositivo è emendabile come errore materiale.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale il giudice non rivaluta il merito della controversia, ma si limita a eliminare l'inesattezza testuale che non incide sulla sostanza della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29549/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29553/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29555/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29558/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →