Cassazione Penale, Sentenza n. 9422/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 15/12/2020 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Bari (procedimento per reati ex artt. 612 e 595 c.p.). Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione (art. 606 lett. b), c), e) c.p.p.), in particolare per la sostituzione del giudice naturale e omessa notifica, per inosservanza delle norme relative all'art. 410-bis e all'art. 127 c.p.p. e per la presunta necessità di udienza dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di reclamare l'archiviazione decisa dal Tribunale; il Tribunale aveva correttamente ritenuto che, per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, l'opposizione all'archiviazione realizza solo un contraddittorio "cartolare" e non prevede udienza camerale. Perciò non era possibile riesaminare in cassazione le censure di merito sulla congruità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. E' stata invece respinta la domanda dell'indagata di ottenere la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del grado di legittimità, poiché la memoria difensiva dell'indagata non ha apportato contributi specifici alla decisione.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
La norma, come modificata dalla legge n. 103/2017, consente il reclamo avverso l'archiviazione decisa dal Giudice per le indagini preliminari ma esclude la proponibilità del ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo; la Corte applica tale esclusione alla decisione del Tribunale in sede di reclamo.
art. 606 c.p.p.
I motivi richiamati dal ricorrente sono stati inquadrati come le tipologie di vizio previste dall'art. 606 (lett. b, c, e), ma la Corte ha ritenuto che non siano esaminabili in cassazione quando l'impugnazione riguarda una decisione dichiarata non impugnabile dall'art. 410-bis, comma 3.
art. 17 D.Lgs. n. 274/2000
"contraddittorio \"cartolare\""
Per i reati di competenza del Giudice di Pace l'opposizione all'archiviazione realizza un contraddittorio esclusivamente cartolare senza fissazione di udienza camerale; ciò giustifica l'inammissibilità di doglianze relative alla mancata celebrazione di udienza.
art. 592 c.p.p.
"esclusivamente agli effetti penali"
Disposto in relazione alla richiesta di condanna alle spese avanzata dall'indagata: la giurisprudenza è contrastante, ma la Corte riconosce che, in certe condizioni, l'inammissibilità del ricorso della persona offesa può comportare condanna alle spese a suo carico in base a principi di causalità e soccombenza.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Richiamato come principio generale di causalità e soccombenza (in analogia) nell'ipotesi di condanna per spese in un giudizio di impugnazione promosso da parte privata.
art. 127 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunti vizi procedurali; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito di tali censure per l'indisponibilità del rimedio in cassazione contro la decisione reclamata.
Massime di principio
- Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace l'opposizione all'archiviazione realizza, di norma, solo un contraddittorio cartolare (art. 17 D.Lgs. 274/2000): non è prevista l'udienza camerale e quindi non è sindacabile in Cassazione la mancata fissazione di udienza.
- L'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo: in tali ipotesi la Cassazione può intervenire solo per vizio di abnormità dell'atto, non per i vizi elencati nell'art. 606 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso determina, di norma, l'imposizione delle spese processuali e può comportare sanzione pecuniaria a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La condanna della persona offesa al rimborso delle spese sostenute dall'indagato/imputato in Cassazione è possibile solo se la parte offesa ha in concreto contribuito, con attività efficace e specifica, alla decisione o quando sussistono principi di causalità e soccombenza adeguatamente fondati; la mera proposizione di un ricorso inammissibile non determina automaticamente il rimborso se la difesa della controparte non ha dato un apporto specifico alla decisione.
- Le censure di merito sulla congruità della motivazione del decreto di archiviazione sono difficilmente sindacabili in Cassazione quando la decisione impugnata è stata resa nell'ambito del regime di inimpugnabilità previsto dall'art. 410-bis; in casi simili è preferibile concentrare l'impugnazione su profili di possibile abnormità dell'atto o su specifici vizi procedurali che possano rientrare nell'ambito del rimedio consentito.
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