Ordinanza n. 1957/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 2), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina veterinaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 7); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 27.1.2026 (doc. n. 7 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 7 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico veterinario per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina veterinaria; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria. E per ottenere - l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 27.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, nonché dinieghi, anche parziali, di accesso alla documentazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva partecipato ai due appelli della selezione per l'accesso ai corsi di medicina e veterinaria per l'a.a. 2025/2026 senza conseguire alcuna sufficienza nelle tre materie previste, ha impugnato la disciplina ministeriale e gli atti applicativi della procedura del semestre filtro, contestando la formazione della graduatoria, le modalità di svolgimento e correzione delle prove, la mancata neutralizzazione o rivalutazione di quesiti, la violazione dell'anonimato, la determinazione dei posti disponibili e del fabbisogno, il potenziale formativo degli atenei, le modalità formative e le irregolarità nello svolgimento degli esami. Ha chiesto in via principale l'ammissione, anche in soprannumero, al secondo semestre; in subordine l'assegnazione di posti vacanti o l'annullamento della procedura. Ha inoltre chiesto l'accesso alla documentazione relativa alle prove e alle operazioni di correzione, contestando il silenzio-diniego e i dinieghi dell'Università e del Ministero. In particolare, ha dedotto l'illegittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 nella formazione della graduatoria, la violazione della legge delega e del d.lgs. n. 71/2025, la lesione della par condicio e dell'affidamento, l'omogeneità delle correzioni, l'erronea gestione delle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica del 10 dicembre 2025, la violazione dell'anonimato, la mancata copertura e redistribuzione dei posti, il difetto di istruttoria sul fabbisogno e sull'offerta formativa e l'illegittimità delle modalità di espletamento della procedura.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto dubbio l'interesse della ricorrente, non inserita in graduatoria, a contestare le modifiche del D.M. n. 1115/2025, osservando comunque che il nuovo sistema amplia la platea degli idonei, mantiene la precedenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e ordina per fasce i candidati ammessi sulla base delle deroghe, secondo la loro maggiore o minore prossimità al modello iniziale. Il meccanismo è stato ritenuto non manifestamente irragionevole e compatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, poiché l'ammissione definitiva resta subordinata al conseguimento dei CFU mancanti. Non è stata ravvisata una lesione concreta della ricorrente, che non aveva conseguito neppure una sufficienza e non sarebbe stata ammessa nemmeno secondo le regole originarie. Le doglianze sulla diversa strategia di studio sono state qualificate come interessi di mero fatto; quelle sulle diverse commissioni di correzione come generiche e prive di prova concreta. Le questioni relative all'accesso agli atti sono state ritenute estranee alla validità della procedura e da valutare secondo la disciplina dell'accesso documentale. Le contestazioni sui quesiti di fisica sono risultate prive di interesse, poiché alla domanda n. 10 era stato attribuito un punto a tutti i candidati e per la domanda n. 28 erano state considerate corrette entrambe le risposte identiche. La censura sull'anonimato non ha evidenziato una violazione non irrilevante, anche considerando la sigillatura del materiale, la presenza degli studenti sorteggiati e la rilevazione informatica preventiva da parte del CINECA. Sono state ritenute carenti di interesse o prive di prova le censure sulla mancata attribuzione dei posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero e sulle irregolarità formative. Le censure sulla determinazione del contingente e del fabbisogno sono state dichiarate inammissibili per la mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. È stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, qualificati come controinteressati sostanziali, mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sulle censure e ha rigettato la sospensione richiesta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale avviso alla ricorrente in relazione alla possibile inammissibilità delle censure sulla determinazione del contingente e del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano identificati i destinatari e siano rispettate le modalità stabilite dal giudice.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha stabilito le regole originarie della procedura del semestre filtro, compreso il requisito del conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie per l'inserimento in graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento anche di candidati con almeno una sufficienza e disciplinando il recupero dei CFU mancanti; il TAR ne ha ritenuto, in sede cautelare, la compatibilità con la legge delega e il d.lgs. n. 71/2025.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
È stato interpretato nel senso che l'ammissione al secondo semestre richiede il conseguimento dei CFU previsti e il collocamento in posizione utile nella graduatoria, senza impedire che la disciplina sopravvenuta consenta un inserimento provvisorio in graduatoria subordinato al successivo recupero dei crediti mancanti.
legge delega n. 26 del 2025
Il TAR ha ritenuto non violati i principi della delega, poiché la disciplina sopravvenuta avrebbe inciso sulle modalità e sui tempi di conseguimento dei CFU, senza eliminare il requisito del loro conseguimento ai fini dell'immatricolazione definitiva.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Prevedeva il superamento degli esami di tutte le materie del semestre filtro quale condizione originaria per l'accesso alla graduatoria.
art. 4 D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Individua criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi, ritenuti dal TAR coerenti con quanto richiesto dalla normativa primaria.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È richiamato in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale di medici veterinari; le relative censure sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria selettiva non è manifestamente irragionevole quando amplia la platea degli idonei, preserva la precedenza di coloro che possiedono i requisiti originariamente previsti e ordina i candidati ammessi in deroga secondo fasce proporzionate alla loro distanza dal modello iniziale.
- La disciplina sopravvenuta può consentire l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutti i requisiti formativi originariamente richiesti, purché l'ammissione definitiva resti subordinata al conseguimento dei crediti mancanti entro termini predeterminati e siano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa primaria.
- Il candidato che non possiede neppure il requisito minimo introdotto dalla disciplina sopravvenuta non dimostra un interesse concreto e attuale a contestare le modalità con cui altri candidati sono stati ammessi in graduatoria, se la sua posizione non sarebbe risultata utile neppure applicando le regole originarie.
- La mera esistenza di commissioni diverse per la correzione delle prove non dimostra una violazione della par condicio: occorre allegare e provare l'assenza di criteri predeterminati o l'applicazione di prassi concretamente difformi, fermo restando che la correzione automatica dei quesiti a risposta multipla esclude, di regola, una disparità imputabile alle commissioni.
- La violazione dell'anonimato nelle procedure selettive è viziante solo quando sia non irrilevante e idonea, in concreto, a consentire l'alterazione dei risultati; non ogni irregolarità formale determina l'invalidità della procedura.
- La notifica per pubblici proclami è autorizzabile quando l'elevato numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve comunque consentire la loro identificazione mediante l'indicazione nominativa o l'allegazione dell'elenco dei destinatari.
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