Sentenza del 07/03/2019 n. 1982 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 183/2019 PROCESSO - Legittimazione processuale - Fallito - Carenza di interesse della curatela - Ammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto ammissibile: il fallito è stato riconosciuto pienamente legittimato a impugnare l'avviso di accertamento in presenza dell'inerzia del curatore. La pronuncia non afferma una legittimazione generale e automatica del fallito, ma un'eccezione alla regola ordinaria fondata sull'inerzia della curatela o sulla natura strettamente personale del diritto tutelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il fallito ha impugnato l'avviso di accertamento nonostante la dichiarazione di fallimento. In via generale, l'art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, attribuisce al curatore la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Tuttavia, il contribuente fallito può agire quando il curatore rimane inerte e manifesta disinteresse o indifferenza rispetto alla controversia, evitando così che l'inerzia dell'amministrazione fallimentare impedisca la tutela giudiziaria.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità di stare in giudizio del fallito nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale al curatore.
La norma stabilisce la regola generale secondo cui, nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore. Tale regola non opera quando il fallito tutela diritti strettamente personali oppure quando la curatela, pur dovendo valutare la controversia, rimane inerte e non manifesta interesse a promuovere o proseguire il giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento o l'apertura della procedura concorsuale non esclude in assoluto la possibilità per il fallito di agire in giudizio.
- Per le controversie patrimoniali comprese nel fallimento, la regola ordinaria è la legittimazione del curatore; il fallito deve quindi dimostrare una specifica ragione che giustifichi la propria iniziativa processuale.
- L'inerzia concreta della curatela, accompagnata da disinteresse o indifferenza verso la controversia, può consentire al fallito di impugnare autonomamente un atto tributario per evitare una perdita di tutela.
- La legittimazione autonoma del fallito può sussistere anche per la tutela di diritti strettamente personali, indipendentemente dall'interesse della curatela.
- Prima di agire autonomamente, è opportuno documentare l'inerzia del curatore e verificare che la controversia non sia già stata promossa o gestita dalla procedura.
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