Sentenza n. 1008/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 19/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza del 19 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR, riunito in camera di consiglio per la decisione sulla domanda cautelare, ha definito il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver verificato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e aver sentito le parti. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., poiché l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva fissato per il 16 dicembre 2025 l'appuntamento richiesto presso la sede diplomatica, attivando così il procedimento per il rilascio del visto e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e dell'attività svolta dall'Amministrazione per evadere la richiesta in tempi ragionevoli, anche in considerazione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo di provvedere
Il rito avverso il silenzio è applicabile alla mancata attivazione del procedimento relativo alla richiesta di visto; quando nelle more l'Amministrazione provvede soddisfacendo la pretesa, il giudizio può definirsi per cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
Il giudizio può essere definito immediatamente nel merito, in forma semplificata, durante la camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando siano rispettati i presupposti temporali e processuali e le parti siano state avvisate.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare piena soddisfazione della pretesa quando l'istanza giudiziale mirava all'attivazione del relativo procedimento; in tal caso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Il giudice amministrativo può definire nel merito, con sentenza in forma semplificata durante la camera di consiglio cautelare, la controversia introdotta con ricorso avverso il silenzio, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state previamente sentite sulla definizione immediata.
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