Cassazione Penale, Sentenza n. 801/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che il giudice dell'esecuzione applicasse la disciplina della continuazione tra la sentenza di condanna emessa il 16/11/2020 per il reato ex art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatti commessi dal 27/6/2006 al 9/12/2006) e quattro altre sentenze di condanna già emesse, tra cui una in cui la continuazione era stata riconosciuta (riguardante anche reati commessi tra agosto 2006 e novembre 2011). Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che i fatti del 2006 fossero avvenuti con un correo non appartenente all'associazione contestata (art. 74 d.p.r. n. 309/1990), in luoghi diversi e senza piena sovrapposizione dei coimputati, elementi che depongono contro un "medesimo disegno criminoso"; inoltre il ricorrente non aveva allegato la continuazione in fase di cognizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato travisamento delle risultanze (presunta coincidenza di date, luoghi e coimputati) e ha censurato un passaggio motivazionale relativo alla possibile applicazione dell'art. 81, comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondati i rilievi: la contiguità temporale non è sufficiente, i primi episodi di spaccio (giugno-dicembre 2006) sono anteriori alla partecipazione all'associazione ritenuta a partire da agosto 2006 e quindi fuori dal perimetro dei reati-fine associativi; l'assenza di piena sovrapposizione di coimputati e la diversità di luoghi sono indici contrari alla unità di volizione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di interesse (la continuazione non è stata riconosciuta, quindi la mera affermazione di principio sull'applicabilità dell'art. 81, comma 4 non comporta vantaggio pratico). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
La norma stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la continuazione tra sentenze irrevocabili; tuttavia l'applicazione richiede che non sia stata già esclusa in sede di cognizione e che l'istante allegi elementi concreti a dimostrazione del "medesimo disegno criminoso"
art. 81, comma 2 c.p.
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge
La continuazione presuppone l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso"; la Corte richiama gli "indicatori" (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate) per accertare tale disegno
art. 81, comma 4 c.p.
Ritenuta rilevante solo se la continuazione viene riconosciuta; nel caso concreto la pronuncia sul comma 4 è rimasta un mero principio teorico privo di rilevanza pratica e non ha dato luogo a vantaggio concreto per il ricorrente
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; i reati-fine contestati rientrano in questa disposizione e la loro valutazione ai fini della continuazione richiede l'analisi degli indici di unità di disegno criminoso
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: l'appartenenza al sodalizio e il periodo temporale di partecipazione sono elementi chiave per determinare se singoli fatti di spaccio rientrano nei reati-fine dell'associazione
art. 568, comma 4 c.p.p.
Stabilisce condizioni di ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha rilevato che il motivo relativo a un mero passaggio motivazionale era inammissibile per mancanza di interesse concreto
art. 616, comma 1 c.p.p.
Dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto: la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- L'onere di allegazione e prova dell'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" grava sulla parte che chiede la continuazione (in genere il condannato): occorrono elementi specifici e concreti, non la sola contiguità cronologica
- La contiguità spazio-temporale è un indicatore utile ma non determinante: date prossime non bastano se risulta che alcuni fatti sono anteriori all'inizio della partecipazione associativa o se mancano elementi di programmazione unitaria
- L'assenza di coimputati comuni e la diversità dei luoghi di commissione sono indici che possono favorire l'esclusione della continuazione, specie se connessi ad altri elementi (modalità operative diverse, mancanza di sistematicità)
- Il mancato richiamo della continuazione in sede di cognizione è un elemento indiziario dell'assenza di un disegno criminoso unitario, ma non è di per sé decisivo; costituisce comunque un elemento che il giudice dell'esecuzione può valorizzare
- Grosse affermazioni di principio del giudice (es. su applicabilità di norme in ipotesi) possono essere inammissibili in appello o ricorso se non comportano un vantaggio pratico concreto per il ricorrente (mancanza di interesse all'impugnazione)
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