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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4339/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Liboni, alla guida di un autoarticolato, è accusato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) per avere, immettendosi in un incrocio sulla strada provinciale 57 Dosolo-Viadana, omesso di dare la precedenza al motociclista Grilli Robertino, il quale collideva con il mezzo e moriva per le gravi lesioni. In cassazione la difesa ha dedotto (i) che non ricorresse il presupposto dell'art. 145 cod. strada perché le traiettorie non stavano per intersecarsi (il motociclo si trovava a circa 112 m dall'incrocio quando Liboni ha iniziato la svolta); (ii) che l'evento non sarebbe dipeso dalla condotta dell'imputato ma dalla velocità eccessiva e imprudente della vittima (rischio elettivo), sicché mancava il nesso causale normativo; (iii) carenza di rimproverabilità soggettiva e di prevedibilità concreta della presenza del motociclo, ostacolata dalla presenza di un altro autocarro sulla carreggiata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 145 cod. strada è la regola cautelare violata: i due veicoli erano in procinto di impegnare l'incrocio e le traiettorie convergeva-no, perciò il conducente proveniente da sinistra doveva accertarsi della mancata presenza di veicoli da destra. La distanza del motociclo al momento della manovra non esclude il dovere di prudenza; la velocità eccessiva della vittima non è circostanza imprevedibile tale da recidere il nesso causale, potendo al più concorrere come colpa e come fattore attenuante ai sensi dell'art. 589-bis, comma 7. La valutazione sulla visibilità e sulle circostanze fattuali è rimessa al giudice di merito e la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 145 cod. strada

    "I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione"

    La norma impone al conducente che si approssima a un incrocio l'obbligo di verificare l'assenza di veicoli provenienti da destra quando le traiettorie sono convergenti; la distanza dell'altro veicolo non esclude tale obbligo.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma dell'omicidio stradale applicata al caso: la condotta colposa in violazione delle norme della circolazione può integrare il reato; la velocità eccessiva della vittima può concorrere come causa e comportare riduzione della pena ai sensi del comma 7 (attenuante per concorso di colpa della vittima).

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamata nei profili di causalità e nella discussione sulla causa sopravvenuta: la Corte afferma che una causa sopravvenuta esclude responsabilità solo se assolutamente anomala, eccezionale e imprevedibile.

  • art. 27 Cost.

    Rilevata nella premessa difensiva sulla personalizzazione della responsabilità penale; la Corte richiama il principio secondo cui la responsabilità richiede rimproverabilità soggettiva ma conferma che nel caso concreto la prevedibilità era sufficiente per attribuire colpa.

Massime di principio

  • Chi si immette in un incrocio deve usare la massima prudenza e verificare l'eventuale presenza di veicoli provenienti da destra: la mera distanza dell'altro veicolo non annulla tale dovere.
  • La velocità eccessiva della vittima può concorrere nella causalità dell'evento e influire sulla misura della pena o sull'applicazione di attenuanti, ma non è di per sé idonea ad escludere automaticamente la responsabilità dell'altro conducente, salvo che sia un fatto assolutamente imprevedibile e anomalo.
  • La causa sopravvenuta esclude la responsabilità solo se dotata di carattere di eccezionalità e imprevedibilità; condotte imprudenti di terzi rientrano nella normale prevedibilità.
  • La valutazione della dinamica, della visibilità e degli apprezzamenti di fatto spetta al giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza giuridica e la completezza della motivazione, non una rinnovata valutazione probatoria.
  • Per sostenere l'assenza di rimproverabilità soggettiva è necessario provare che il conducente obiettivamente non poteva percepire il pericolo o porvi rimedio nel concreto spazio-tempo disponibile; mere rilevazioni ipotetiche non sono sufficienti contro una motivazione congrua.

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