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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14629/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. Con l'unico motivo ha dedotto l'erroneità e l'illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato il parere favorevole contenuto nella relazione trattamentale. La Corte rileva però che il Tribunale aveva preso in considerazione tale parere, ritenendolo non decisivo rispetto al dato, ritenuto sfavorevole, della mancata emersione di una piena consapevolezza del disvalore delle condotte e quindi dell'assenza di un compiuto processo di revisione critica del passato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse manifestamente illogica, poiché il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative, dai risultati dell'osservazione della personalità deve emergere l'avvio di un processo di revisione critica del passato. Il ricorso, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti e degli elementi di merito, non superava il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La decisione richiama in via implicita il tema dell'affidamento in prova, quale misura alternativa subordinata a una positiva valutazione trattamentale e rieducativa.

  • art. 47-ter ord. pen.

    La decisione richiama in via implicita il tema della detenzione domiciliare, quale misura alternativa che presuppone una valutazione favorevole della personalità del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di misure alternative alla detenzione, il parere favorevole dell'équipe trattamentale non è di per sé निर्णisivo, potendo il giudice valorizzare in senso contrario altri elementi dell'osservazione della personalità, soprattutto se mostrano che il soggetto non ha ancora maturato piena consapevolezza del disvalore delle condotte.
  • La concessione delle misure alternative richiede che dai risultati dell'osservazione emerga l'avvio di un processo di revisione critica del passato; in difetto, il giudice può legittimamente rigettare l'istanza.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito attraverso una lettura alternativa degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione sia non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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