Sentenza n. 1774/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 748/2025 emessa e pubblicata in data 03/04/2025 dal Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.000 euro e al pagamento delle spese processuali. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2025 e non risultava adempiuta. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. nei confronti di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di conformazione della pubblica amministrazione. Ha verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché il passaggio in giudicato della sentenza e l’assenza di prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della prova dell’adempimento. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, senza che l’assenza di stanziamento o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da calcolarsi al tasso degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche se successivo all’insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La relativa liquidazione sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per assicurare l’effettività dell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l’utilizzo dell’astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell’attuazione del giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la decisione imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi a quanto stabilito nel caso deciso.
- Prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; il decorso infruttuoso di tale termine consente di azionare utilmente il giudicato.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- L’assenza di uno specifico stanziamento di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l’organo incaricato deve adottare le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da incentivare l’adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato; è quindi ammissibile parametrarla agli interessi legali, fissando una decorrenza successiva al termine assegnato per l’adempimento e un limite massimo rapportato all’importo dovuto.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all’effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
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