Cassazione Penale, Sentenza n. 12116/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo di una Mercedes GLE 350D (targa FG389CP) disposto nell'ambito di un'inchiesta per traffico di stupefacenti. La ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321 c.p.p., nonché 240-bis c.p., sostenendo di essere terzo estraneo al reato e di aver acquistato il veicolo in buona fede, contestando altresì la mancata indicazione chiara della finalità del sequestro (diversi e alternativi riferimenti a tipi di confisca). La difesa ha prodotto documentazione sui molteplici passaggi di proprietà per dimostrare la legittimità dell'acquisto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il ricorso per cassazione in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di merito; nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva motivato ampiamente il sequestro contestualizzandolo in un ampio procedimento penale con più indagati e con indizi sulla riconducibilità delle società all'organizzazione criminale (in particolare la riconducibilità a Iannello Salvatore e Biondo Salvatore, nonché le attestazioni del collaboratore Corridore/Corritore). La Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito solo il titolo formale di proprietà senza provare la buona fede e l'estraneità al reato, mentre il Tribunale del riesame ha richiamato elementi indiziari quali numerosi passaggi di proprietà in breve tempo, prezzi incongrui, margini di guadagno risibili, rapporti con società riferibili agli indagati, e la mancata dimostrazione del pagamento delle differenze di prezzo. La motivazione del tribunale non è stata ritenuta mancante o apparente e la censura della ricorrente è sostanzialmente una rivalutazione del materiale probatorio, questione non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in via equitativa, ai sensi degli artt. citati nella sentenza.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p., comma 3
Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari: la Corte sottolinea che il ricorso in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo motivazione mancante o apparente.
art. 321 c.p.p.
Norma sul sequestro preventivo e sui beni oggetto di misure reali; nel provvedimento è stato richiamato il sequestro ai sensi dei commi 1 e 2 in relazione al reato di cui all'art. 512-bis c.p., come titolo alternativo rispetto alla confisca per sproporzione o allargata.
art. 240-bis c.p.
Norma sulla confisca per sproporzione/allargata: il sequestro è stato motivato anche come funzionale alla confisca allargata o per sproporzione, considerata la riconducibilità dei beni all'attività criminosa degli indagati.
art. 512-bis c.p.
Reato connesso al traffico di sostanze stupefacenti; richiamato per giustificare il sequestro delle autovetture in via strumentale alla confisca ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e alle norme sui proventi del reato.
art. 74 D.P.R. 309/1990
Norma del Testo Unico stupefacenti sull'aggravamento della disciplina dei sequestri e confische per reati di droga; richiamata in combinato disposto con l'art. 512-bis e l'art. 240-bis per la possibilità di sequestro/confisca allargata.
art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020
Richiamato solo per indicare che il Procuratore generale ha depositato conclusioni ex art. 23 comma 8 (norma procedurale che disciplina le conclusioni del P.G. in Cassazione in casi particolari); il P.G. ha concluso per l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata come principio secondo cui, quando non si può ritenere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si può comunque comminare una somma equitativa (qui Euro 3.000) alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazione di legge; le censure che riguardano la valutazione delle prove o la rivalutazione degli elementi indiziari sono in genere inammissibili.
- Il terzo che reclama la restituzione di un bene sequestrato deve provare non solo il titolo di proprietà anteriore al sequestro, ma anche l'estraneità al reato e la buona fede: servono elementi documentali idonei a dimostrare la legittimità dell'acquisto (pagamenti, correlazione temporale delle operazioni, assenza di rapporti con gli indagati, ecc.).
- Segni indiziari quali ripetuti e rapidi passaggi di proprietà, prezzi incongrui o margini di guadagno irrisori, rapporti societari con persone indagate e risultanze di collaboratori di giustizia possono giustificare, in sede di merito, il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione o alla confisca allargata.
- La mancanza di prova del pagamento o di documentazione che giustifichi economicamente le operazioni è un elemento che indebolisce la posizione del terzo e rende più probabile il mantenimento della misura cautelare reale.
- In casi analoghi è strategico per il terzo: 1) produrre atti di data certa anteriori al sequestro; 2) documentare i flussi finanziari che giustifichino il prezzo pagato; 3) dimostrare l'assenza di rapporti economici o societari con soggetti indagati; 4) spiegare la ragione economica dei passaggi a prezzo diverso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →