Sentenza del 10/02/2017 n. 1259 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Credito - Termine di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile a un credito tributario derivante dall'IRPEF. Si discute se debba applicarsi il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le prestazioni periodiche oppure il termine ordinario decennale. La decisione afferma che, in assenza di una specifica disposizione normativa, il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale, poiché ciascun periodo d'imposta e la relativa obbligazione tributaria sono autonomi. Il debito o credito fiscale nasce infatti da una valutazione distinta, effettuata anno per anno, circa la sussistenza dei presupposti impositivi; pertanto, la prestazione tributaria non ha natura periodica in senso civilistico.
La decisione
Il principio affermato è che il credito IRPEF, salvo diversa previsione normativa speciale, si prescrive in dieci anni e non in cinque. Il termine quinquennale relativo alle obbligazioni periodiche non è applicabile, perché le obbligazioni tributarie riferite ai diversi anni d'imposta non costituiscono un'unica prestazione periodica, ma obbligazioni autonome. Il testo non indica l'esito processuale concreto, né identifica espressamente le parti o stabilisce quale di esse sia risultata vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
La norma prevede la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche. Secondo il principio riportato, essa non si applica ai crediti IRPEF, perché le obbligazioni tributarie sono autonome per ciascun periodo d'imposta e non hanno natura periodica.
Massime di principio
- In assenza di una norma speciale che stabilisca un termine diverso, i crediti tributari IRPEF sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale.
- Il termine quinquennale previsto per le obbligazioni periodiche non si applica automaticamente ai tributi calcolati su base annuale.
- La periodicità annuale della dichiarazione o del pagamento non basta, da sola, a qualificare l'obbligazione tributaria come prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.
- Ogni periodo d'imposta deve essere valutato autonomamente: il termine di prescrizione va quindi calcolato con riferimento alla singola obbligazione tributaria e agli eventuali atti interruttivi.
- Per stabilire concretamente la prescrizione occorre verificare eventuali disposizioni speciali applicabili e la presenza di atti validamente notificati o comunque idonei a interrompere il decorso del termine.
Testo integrale
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