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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27024/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in rito abbreviato, lo aveva riconosciuto responsabile di una serie di reati di estorsione e di illecita concorrenza con minaccia e violenza, aggravati dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione di cosche ('ndrina Mancuso). Le condotte riguardavano pressioni e imposizioni su imprese coinvolte nella realizzazione di parchi eolici in Calabria (richiesta di subappalti, pagamento di una "tassa ambientale", imposizione di imprese per trasporti e guardiania). In Cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'inutilizzabilità di intercettazioni disposte con decreti autorizzativi (n.193/12 e 959/12) per presunta illegittima decretazione d'urgenza; contestava la mancanza di prova della appartenenza mafiosa; nega la sussistenza delle fattispecie contestate (argomentando documentazione che sosterrebbe l'assenza di imposizioni effettive o la presenza di rapporti contrattuali leciti già costituiti), eccepiva duplicazione di pene, vizio di motivazione su testi e consulenze, il diniego delle attenuanti generiche e la confisca della società F.E. Autotrasporti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate o generiche le censure sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, confermando che la decretazione d'urgenza e l'uso di impianti esterni potevano essere legittimi alla luce dell'attestazione della polizia giudiziaria sulla mancanza di copertura, e ricordando l'onere difensivo di specificare gli atti affetti da vizio e la loro incidenza sulla "prova di resistenza". Ha dichiarato non riesaminabili in Cassazione questioni di merito rimesse al giudice di merito (interpretazione delle intercettazioni, valutazione della attendibilità dei testi) salvo vizio logico-giuridico, e ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello sulla sussistenza dei reati e delle aggravanti (appartenenza/ruolo mafioso accertabile anche nel provvedimento di merito, pluralità dei soggetti, uso del metodo mafioso). Ha chiarito che il reato di illecita concorrenza (art. 513-bis) e il reato di estorsione possono concorrere in quanto tutelano beni giuridici diversi e non sono automaticamente assorbiti l'uno nell'altro. Confermate la condanna, la confisca della società ritenuta strumentale alla commissione dei reati e l'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 268 c.p.p. (comma 3)

    art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la deroga alle regole tecniche (uso di impianti esterni su decretazione d'urgenza) fosse giustificabile dall'attestazione della polizia giudiziaria circa l'assenza di copertura nella zona investigata; rimarcato l'onere della difesa di indicare specifici atti inutilizzabili e la loro incidenza sulla prova complessiva.

  • art. 628 c.p.

    art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.

    L'aggravante relativa all'appartenenza a organizzazione di tipo mafioso può essere accertata nel provvedimento di merito anche in assenza di precedente sentenza definitiva; la Corte ha ritenuto provati gli elementi idonei a giustificare l'applicazione dell'aggravante nel quadro probatorio complessivo.

  • art. 513-bis c.p.

    La Corte ha confermato che il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia tutela l'autonomia dell'attività economica e può sussistere anche quando le intimidazioni siano "ambientali" o rivolte a soggetti diversi dai concorrenti stretti; inoltre non è necessariamente assorbito dall'estorsione, potendo concorrere formalmente con quest'ultima.

  • art. 416-bis c.p.

    Riferita nella ricostruzione come principio connesso all'aggravante mafiosa: la Corte valorizza indici di collusione e condotte intimidatorie come prova del ruolo delle cosche nel favorire l'imputato.

  • art. 513 c.p.

    Richiamato per distinguere l'estorsione dalla tutela del patrimonio (estorsione) rispetto alla tutela del corretto funzionamento della concorrenza (art. 513-bis).

  • art. 521 c.p.p.

    La Corte rammenta che questioni relative a correlazione tra accusa e sentenza e relative nullità di primo grado devono essere dedotte già in appello; dedurle per la prima volta in Cassazione è inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Riguardo alle attenuanti generiche: il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare gli elementi personali e fattuali per concederle o negarle; la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali gravi.

  • art. 125 c.p.

    art. 125, comma 3, cod. pen.

    Sulla motivazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione conforme anche usando formule di congruità, salvo eccessivo discostamento dai minimi edittali.

Massime di principio

  • Per impugnare l'utilizzo di intercettazioni è necessario indicare con precisione gli atti affetti da vizio e dimostrarne l'incidenza sulla "prova di resistenza": censure generiche vengono dichiarate inammissibili o infondate.
  • La decretazione d'urgenza e l'impiego di impianti esterni per captazioni sono ammissibili se sussiste documentazione (attestazione della polizia giudiziaria) sulla mancanza di copertura e sulla necessità degli accertamenti tecnici; il vaglio di legittimità verifica la sussistenza di tali ragioni a livello logico-giuridico.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono vizi logico-giuridici o travisamenti della prova.
  • L'aggravante mafiosa può essere accertata nel provvedimento di merito anche in mancanza di sentenza definitiva di condanna per associazione mafiosa, purché il quadro fattuale e indiziario giustifichi la valutazione.
  • I reati di estorsione e di illecita concorrenza con violenza o minaccia tutelano beni diversi e possono concorrere: non è automatica l'assorbimento dell'uno nell'altro quando ricorrono gli elementi di entrambe le figure.
  • Le contestazioni sulla mancata correlazione tra capo di imputazione e sentenza devono essere sollevate tempestivamente (in appello) e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
  • Per contrastare l'uso probatorio di intercettazioni e conversazioni captate è utile fornire riscontri documentali o tecnici precisi (es.: contratti, ordini di servizio, documenti contabili) che smentiscano il significato attribuito dall'accusa; mere asserzioni generiche raramente bastano.
  • La confisca di imprese o beni può essere disposta se emerge che la struttura aziendale ha beneficiato sistematicamente di attività illecite; lo stato operativo dell'impresa al momento della sentenza non esclude automatica insussistenza del sequestro/confisca.

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