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Sentenza

Sentenza n. 3346/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso principale: del provvedimento prot. n. 203172, del 17 ottobre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Pubblica, U.O. Edilizia Sociale e Housing, avente oggetto: “PdZ B47 "La Storta Stazione" - Richiesta versamento oneri a seguito della mancata realizzazione delle OO.UU. del II° stralcio”, con cui l’Amministrazione capitolina ha determinato in Euro 1.522.796,39 l’importo che la Società ricorrente dovrebbe ancora versare a titolo di contributo per gli oneri di urbanizzazione con riferimento al permesso di costruire n. 769 prot. 98682 del 28/12/2011; nonché per l’accertamento del diritto della Società ricorrente di corrispondere direttamente in favore di Roma Capitale il suddetto contributo in modalità rateale e nella somma derivante dall’applicazione del criterio di calcolo indicato nell’atto introduttivo o ritenuto legittimo dal Tribunale; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente in data 30/06/2025: - della determinazione dirigenziale n. repertorio QI/1729/2025 e n. protocollo QI/99183/2025 del 6/05/2025 di Roma Capitale, avente ad oggetto: “accertamento dell’entrata finanziaria per complessivi € 1.554.723,83 compresi interessi a carico della Società Torrespaccata srl, a titolo di oneri di urbanizzazione a seguito della mancata realizzazione delle OO.UU. – II stralcio sul P.Z. B47 La Storta Stazione”, notificata il successivo 28/05/2025, nella parte in cui la stessa Amministrazione capitolina ha determinato l’importo complessivo degli oneri de quibus in € 1.554.723,83, anziché in € 968.124,87, nonché concesso alla Società ricorrente la dilazione di pagamento in 24 rate mensili, sempre considerando l’importo di € 1.554.723,83, e dei relativi allegati, ivi compresa la Tabella A recante “Piano di ammortamento”; - della nota prot. n. 118382 del 28/05/2025, con cui Roma Capitale ha trasmesso la predetta determinazione alla Società ricorrente; - nonché di ogni altro atto – cognito e/o non cognito – comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli impugnati in via principale.

Giustizia amministrativa202500290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al Piano di Zona B47 La Storta Stazione e successiva determinazione dirigenziale di accertamento dell’entrata, quantificazione del debito e concessione della rateizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva quantificato in euro 1.522.796,39, poi aggiornati a euro 1.554.723,83 comprensivi di interessi, gli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione a un permesso di costruire e alla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione del secondo stralcio funzionale del Piano di Zona B47. Con i motivi aggiunti ha contestato la successiva determinazione dirigenziale, chiedendo la rideterminazione del dovuto in euro 968.124,87, o in subordine in euro 1.111.969,35, nonché il pagamento rateale. La ricorrente ha dedotto: violazione della convenzione urbanistica, degli artt. 16 del d.P.R. 380/2001 e 35 della l. 865/1971, delle regole sulla competenza comunale nella determinazione e nell’aggiornamento degli oneri, dei principi di buona fede, correttezza, affidamento, buon andamento e irretroattività; incompetenza dell’ufficio comunale; difetto di istruttoria e di motivazione; erronea inclusione della volumetria non residenziale; erronea applicazione della rivalutazione ISTAT; omessa detrazione di somme già versate e di ulteriori costi sostenuti; mancata applicazione della disciplina regionale e del regolamento comunale sulla rateizzazione. In particolare, la società sosteneva che la convenzione avesse fissato gli oneri in euro 1.438.444,80 per la volumetria residenziale, che non potessero essere rivalutati unilateralmente, che dovessero essere esclusi gli oneri relativi alla volumetria non residenziale e che l’obbligazione fosse stata trasformata in un’obbligazione di fare mediante l’esecuzione delle opere a scomputo. Roma Capitale ha eccepito la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per acquiescenza, poiché la società aveva aderito al piano di pagamento e versato la prima rata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento rateale dell’importo richiesto, poiché durante il giudizio Roma Capitale aveva autorizzato il pagamento in 24 rate mensili. Ha respinto l’eccezione comunale di acquiescenza o sopravvenuta carenza di interesse: il pagamento della prima rata, in assenza di una volontà chiara e inequivocabile di rinunciare all’impugnazione, non dimostra acquiescenza all’atto amministrativo. Nel merito, ha respinto le censure relative alla quantificazione della base imponibile e all’inclusione della volumetria non residenziale. La convenzione aveva previsto oneri distinti per la volumetria residenziale e non residenziale; il permesso di costruire aveva assentito non solo 24.404,28 mc residenziali, ma anche 545,40 mc non residenziali. Roma Capitale aveva quindi correttamente calcolato gli oneri in base alle volumetrie effettivamente autorizzate e ai parametri della deliberazione consiliare n. 12/2007, senza dover considerare l’intera volumetria non residenziale di 5.000 mc prevista dalla convenzione. Sono state inoltre respinte le pretese di detrazione della somma di euro 368.850,00 riferita all’intera volumetria non residenziale, della somma di euro 62.435,32 per ulteriori spese, non adeguatamente provate, e della somma di euro 143.844,48 derivante dall’applicazione della l.r. Lazio n. 35/1977, poiché la convenzione vincolava entrambe le parti e stabiliva i criteri di calcolo applicabili. È stata invece accolta la censura relativa alla rivalutazione ISTAT. Il TAR ha ritenuto che l’obbligazione di pagamento degli oneri fosse rimasta un debito di valuta, non essendovi stata l’approvazione definitiva del progetto delle opere del secondo stralcio né la stipula della convenzione integrativa necessaria per autorizzare l’esecuzione delle opere a scomputo. L’eventuale esecuzione diretta delle opere avrebbe costituito una prestazione sostitutiva, riconducibile allo schema della datio in solutum, ma non aveva determinato una novazione dell’obbligazione pecuniaria. Pertanto erano dovuti gli interessi legali, mentre non era dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza della prova di un maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti parzialmente, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e riedizione del potere nei limiti indicati in motivazione. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire.

    Il giudice ha valorizzato il collegamento tra oneri di urbanizzazione e volumetrie effettivamente assentite dal permesso di costruire, ritenendo legittimo il calcolo riferito anche alla quota non residenziale autorizzata dal titolo edilizio.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La rivalutazione monetaria del debito pecuniario non è dovuta automaticamente; occorre la prova di un maggior danno rispetto a quello compensato dagli interessi moratori.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La mera esecuzione dell’atto impugnato o il pagamento della prima rata non determinano, di per sé, cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di una chiara e inequivocabile rinuncia all’impugnazione.

  • art. 16, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La controversia richiama la competenza consiliare all’aggiornamento periodico degli oneri, ma il giudice ha deciso la censura sulla rivalutazione qualificando l’obbligazione come debito di valuta e non come debito di valore.

  • art. 3 l. 865/1971

    La convenzione stipulata ai sensi della normativa sull’edilizia economica e popolare costituisce la fonte convenzionale degli obblighi relativi agli oneri di urbanizzazione.

Massime di principio

  • La mera esecuzione di un provvedimento amministrativo, compreso il pagamento della prima rata di una somma richiesta, non integra acquiescenza né determina automaticamente la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso; è necessaria una manifestazione chiara e inequivocabile della volontà di rinunciare all’impugnazione.
  • Gli oneri di urbanizzazione devono essere calcolati con riferimento alle volumetrie effettivamente assentite dal permesso di costruire, comprese quelle non residenziali eventualmente autorizzate, anche se la convenzione urbanistica prevedeva una volumetria complessiva diversa o più ampia.
  • L’obbligazione convenzionale di corrispondere gli oneri di urbanizzazione resta un debito di valuta quando non sia stata perfezionata l’autorizzazione all’esecuzione delle opere a scomputo mediante approvazione del progetto e stipula della convenzione integrativa; sono quindi dovuti gli interessi legali, ma la rivalutazione monetaria richiede la prova di un maggior danno.
  • L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo non determina automaticamente la novazione dell’obbligazione pecuniaria originaria: essa costituisce una prestazione sostitutiva, riconducibile alla datio in solutum, che libera il debitore soltanto con l’effettiva esecuzione della prestazione diversa.
  • Una convenzione urbanistica che quantifica gli oneri secondo specifici parametri deliberati dall’amministrazione vincola entrambe le parti; il privato non può invocare unilateralmente criteri diversi, salvo che dimostri l’illegittimità o l’inapplicabilità della convenzione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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