Cassazione Penale, Ordinanza n. 11052/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile di omicidio colposo e di omissione di soccorso stradale per fatti del 23 gennaio 2020; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, con assoluzione dall'accusa di omissione di soccorso e conferma della condanna per il resto, con riduzione del trattamento sanzionatorio. In cassazione il difensore ha proposto un unico motivo, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, in dispositivo, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era appropriata, immune da vizi logico-giuridici, mentre il ricorso si limitava a deduzioni vaghe, non specifiche e sostanzialmente reiterative di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
art. 125 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente dalla verifica della presenza di una motivazione congrua e non illogica della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono sufficienti deduzioni generiche o meramente riproduttive di censure già vagliate nei gradi di merito: occorre una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se si individuano concreti vizi di legge o di motivazione; non è sufficiente contestare in modo assertivo il trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sia logica e congrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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