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Ordinanza

Ordinanza n. 1921/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza n. 26 del 21.4.2026 (notificata il successivo 23.4.2026), con cui il Responsabile del Servizio IV – Urbanistica e Lavori Pubblici ha intimato alla società ricorrente la demolizione della parte già realizzata di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b-c) dei verbali di sopralluogo del 18.3.2026 e dell’1.4.2026; d) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202603865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione della parte già realizzata di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, oltre ai verbali di sopralluogo e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che le intimava la demolizione della parte già realizzata di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche. Sono stati inoltre impugnati i verbali di sopralluogo e ogni atto anteriore, connesso e conseguente. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni sollevate meritano approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni agitate nel giudizio richiedessero necessario approfondimento nella sede di merito e ha ravvisato il periculum in mora nella demolizione disposta dall’ordinanza impugnata. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione. La sospensione è stata disposta fermo restando il divieto di prosecuzione dei lavori. È stata fissata per il 15 ottobre 2026 l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha accolto l’istanza, ravvisando il periculum in mora nella demolizione disposta e rilevando la necessità di approfondire le questioni nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la necessità di un approfondimento delle questioni controverse nella fase di merito, unitamente al periculum in mora derivante dall’esecuzione di un ordine di demolizione, può giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
  • La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione può essere accompagnata dal divieto di prosecuzione dei lavori, così da evitare che la misura cautelare determini la prosecuzione o l’aggravamento dell’intervento edilizio contestato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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