Cassazione Civile, Ordinanza n. 08208/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con una docente di religione cattolica impiegata nella scuola pubblica. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo illegittimi i contratti a termine perché complessivamente superiori a tre annualità su posti di ruolo vacanti e disponibili, con condanna dell'amministrazione al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre spese. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 3 L. 186/2003 e dell'art. 3 Cost., contestando la qualificazione di illegittimità della successione dei contratti a termine e, in sostanza, l'applicazione del principio dell'abuso nella reiterazione dei rapporti a termine nel regime speciale dei docenti di religione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, integra abuso della contrattazione a termine sia la protrazione di rapporti annuali senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua per ragioni di eccedenza quando la durata complessiva dei rapporti superi comunque tre annualità. La Corte ha inoltre ribadito che in tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, parametrato ai criteri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza conversione del rapporto a tempo indeterminato. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
richiamato dal Ministero per contestare l'illegittimità dei contratti a termine; il motivo è stato ritenuto infondato alla luce dell'orientamento consolidato sulla disciplina speciale dei docenti di religione.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato come norma sulla disciplina del lavoro a termine nella pubblica amministrazione; non è stata ritenuta idonea a sovvertire la conclusione di abuso e di risarcibilità del danno.
art. 3, L. 186/2003
considerato quale base del regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica; la Corte vi ha ricondotto il sistema di conferma automatica e di concorso triennale.
art. 3 Cost.
dedotto in ricorso, ma non ritenuto ostativo all'applicazione del principio dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
indicato come parametro di quantificazione del danno eurounitario dovuto al lavoratore in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato quale successivo parametro normativo equivalente a quello dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 per la liquidazione del danno.
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare alla motivazione delle precedenti pronunce conformi già richiamate dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali oltre il limite di tre annualità scolastiche, senza che sia stato indetto il concorso triennale, integra abuso dell'utilizzazione del lavoro a termine.
- Integra altresì abuso l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque tre annualità scolastiche.
- In presenza di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
- Quando il datore pubblico contesti a fini risarcitori la legittimità della causale di contratti infrannuali o reiterati, incombe sull'amministrazione l'onere di provare la legittimità della causale stessa; se provata, tali contratti non concorrono alla fattispecie di abuso.
- Le amministrazioni dello Stato sono esonerate dal pagamento materiale del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sicché non si applica nei loro confronti il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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