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Sentenza

Sentenza n. 14709/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della Determina Dirigenziale numero repertorio QI/876/2025 dell’11 marzo 2025 e numero protocollo QI/51788/2025 dell’11 marzo 2025, notificata in data 20 marzo 2025, avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di condono prot. 87/5659 del 12 gennaio 1987 relativa all’immobile sito in Roma alla via Castorano n. 48 e di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale; - del parere negativo reso da ANAS S.p.A. compartimento della Viabilità per il Lazio del 27 ottobre 2014, nota prot. CRM 0025708, acquisita al numero di protocollo dell’UOC Condono Edilizio Qi/168390 del 4 novembre 2014; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali istruttori e le eventuali comunicazioni endoprocedimentali, se lesive.

Giustizia amministrativa202506496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio e parere negativo di ANAS S.p.A. sulla condonabilità dell'immobile abusivo

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e autorità tutoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale e il parere negativo di ANAS S.p.A., deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha sostenuto che l'immobile, realizzato nel 1975 a 38 metri dal confine del G.R.A., non ricadesse nella fascia di rispetto prevista per le costruzioni fuori dal centro abitato, poiché l'area avrebbe già presentato le caratteristiche sostanziali di un centro abitato; sarebbero quindi state applicabili le fasce ridotte previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. Ha denunciato violazione della disciplina sul condono, del Codice della strada, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha lamentato che Roma Capitale non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni presentate nel procedimento e avesse adottato il diniego sulla base di un'istruttoria carente e di una motivazione insufficiente. Con il terzo motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento, la disparità di trattamento e la contraddittorietà dell'azione amministrativa, richiamando la trasformazione urbanistica dell'area e il condono rilasciato nel 2004 per un immobile adiacente. ANAS S.p.A. ha eccepito la tardività dell'impugnazione del proprio parere, conosciuto dal precedente proprietario già nel 2014 e richiamato nel preavviso di rigetto notificato nello stesso anno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito le censure sostanziali. Ha rilevato che il dante causa del ricorrente aveva avuto piena conoscenza del parere negativo di ANAS già nel 2014, sia perché notificato, sia perché espressamente richiamato nel preavviso di rigetto comunale, sia perché oggetto delle osservazioni difensive presentate nel procedimento. Il successivo acquisto dell'immobile per successione non comporta rimessione in termini e, comunque, tra l'acquisto e la proposizione del ricorso era trascorso un periodo superiore ai sessanta giorni previsti per l'azione di annullamento. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il parere ANAS avesse autonoma lesività, poiché accertava un vincolo preclusivo alla sanatoria e vincolava il contenuto del provvedimento conclusivo comunale ai sensi degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985. In quanto atto endoprocedimentale autonomamente lesivo e vincolante, il parere era immediatamente impugnabile; la sua tardiva impugnazione rendeva irricevibile il ricorso anche contro il successivo diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di Roma Capitale e ANAS S.p.A., liquidate in euro 800,00 per ciascuna parte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine decadenziale di 60 giorni

    L'azione di annullamento deve essere proposta entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione decisiva, assicurando il contraddittorio sulle relative conclusioni; nel caso concreto ha consentito di riqualificare come irricevibilità l'eccezione di tardività formulata da ANAS.

  • art. 32, commi 2, lett. c), e 3, l. 47/1985

    Il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo viario, quando negativo, rileva quale elemento preclusivo alla sanatoria e concorre a vincolare la decisione comunale.

  • art. 33 l. 47/1985

    È richiamato quale base normativa del carattere vincolante del parere negativo dell'autorità tutoria nell'ambito del procedimento di condono.

  • art. 31 e ss. l. 47/1985

    Disciplina il procedimento e i presupposti del condono edilizio, richiamati nel ricorso ma non esaminati nel merito per l'intervenuta irricevibilità.

  • art. 3, comma 1, n. 8), d.lgs. 285/1992

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere che l'area dovesse essere qualificata come centro abitato; la questione non è stata esaminata per ragioni processuali.

  • art. 26 d.lgs. 285/1992

    È stato invocato dal ricorrente per l'applicazione delle fasce di rispetto stradali ridotte; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 18 d.P.R. 495/1992

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle fasce di rispetto stradali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato per il preavviso di rigetto comunicato dall'amministrazione nel procedimento di condono.

Massime di principio

  • Un atto endoprocedimentale è immediatamente impugnabile quando produce autonomamente una lesione della sfera giuridica del destinatario e vincola inderogabilmente il contenuto del provvedimento conclusivo.
  • Il parere negativo dell'autorità preposta alla tutela di un vincolo, quando accerta un impedimento preclusivo alla sanatoria e vincola l'amministrazione procedente, ha autonoma natura lesiva e deve essere impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza.
  • La successione ereditaria nel bene oggetto del procedimento non determina, di per sé, una rimessione in termini per impugnare un atto lesivo già conosciuto dal dante causa.
  • La piena conoscenza dell'atto lesivo può risultare dalla sua notificazione e, comunque, dal suo espresso richiamo nel preavviso di rigetto e dalle osservazioni difensive con cui l'interessato ne contesti il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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