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Sentenza

Sentenza n. 1192/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Variante al PRG comunale che ha destinato a verde pubblico attrezzato circa sette ettari di terreni agricoli in località San Giorgio, insieme agli atti di adozione, approvazione e parere provinciale; sospensione in salvaguardia e preavviso ostativo relativi alla PAS per due impianti fotovoltaici a terra, di potenza complessiva pari a 2.232 kW

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, comproprietaria dei terreni e parte di un preliminare del 1° agosto 2022 con la società interessata a realizzarvi impianti fotovoltaici, ha impugnato la variante al PRG adottata con deliberazione consiliare n. 16 del 21 marzo 2023, i conseguenti atti relativi alla PAS e, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 42 del 19 settembre 2023, il decreto provinciale n. 58 del 23 febbraio 2024 e la deliberazione comunale n. 15 del 16 aprile 2024 di approvazione definitiva. Ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme urbanistiche, edilizie e ambientali regionali e statali; mancanza, al momento dell’adozione preliminare, del parere sulle condizioni geomorfologiche e del parere di compatibilità/invarianza idraulica; erroneità dei calcoli comunali sul raggiungimento della soglia del 75% di edificazione prevista dall’art. 11 della l.r. Marche n. 22/2011, sostenendo che fossero stati confrontati valori non omogenei e che il calcolo dovesse applicare gli indici fondiari alle superfici utilizzate; difetto di istruttoria e di motivazione sulle esigenze pubbliche della variante; violazione delle regole transitorie della l.r. Marche n. 19/2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, e contestazione dell’interpretazione secondo cui la soglia del 75% non si applicasse alle zone F. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata della sospensione della PAS e lamentato la violazione dei principi di diffusione delle energie rinnovabili, proporzionalità, affidamento e partecipazione nella formazione degli strumenti urbanistici. In udienza ha chiesto oralmente il rinvio per impugnare con motivi aggiunti un ulteriore atto comunale sopravvenuto.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta orale di rinvio: poiché il termine per impugnare il nuovo atto era ancora pendente e la causa era matura, la ricorrente poteva proporre un ricorso autonomo senza pregiudizio per la difesa. Ha respinto le eccezioni comunali di inammissibilità o improcedibilità fondate sulla mancata integrazione documentale della prima PAS e sulla mancata impugnazione di un successivo diniego: la prima e la seconda istanza PAS erano procedimenti autonomi e permaneva l’interesse strumentale alla caducazione della variante, anche in vista di una possibile nuova istanza. Nel merito, ha respinto la censura sulla mancata acquisizione, prima dell’adozione preliminare, dei pareri geologico-sismico e idraulico: il parere previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 deve intervenire almeno prima dell’approvazione e, nel caso concreto, entrambi i pareri erano stati acquisiti prima dell’approvazione definitiva. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la censura sui calcoli della soglia del 75% ai sensi dell’art. 11 l.r. Marche n. 22/2011 e dell’art. 18 del regolamento regionale n. 6/2012, abrogati dal 1° gennaio 2024: la legittimità dell’approvazione definitiva del 16 aprile 2024 doveva essere valutata secondo la disciplina allora vigente, la l.r. n. 19/2023, che non assoggetta le zone F alla soglia del 75%. La stessa censura è stata comunque ritenuta infondata: per le zone F la disciplina previgente non prescriveva la metodologia di calcolo invocata dalla ricorrente e la metodologia comunale non risultava macroscopicamente irrazionale né travisante; il giudice non può sostituire una propria valutazione tecnica a quella amministrativa in assenza di tali vizi. Ha respinto la doglianza di difetto d’istruttoria sull’interesse pubblico, richiamato dettagliatamente nella deliberazione di adozione. Ha quindi ritenuto legittimi, in via derivata, gli atti di sospensione della PAS adottati in salvaguardia. Il primo atto di motivi aggiunti e le censure riproposte con il secondo sono stati respinti o dichiarati improcedibili per le medesime ragioni. Ha inoltre respinto nel merito la censura secondo cui la l.r. n. 19/2023 impedirebbe l’approvazione della variante prima dell’adozione del PUG: la disciplina transitoria consente l’approvazione di specifiche varianti entro i termini previsti e il comma 13 dell’art. 33 riguarda anche le varianti di cui al comma 15, non soltanto quelle SUAP. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dunque in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili, comunque infondati. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 89 d.P.R. 380/2001

    Tale ultima disposizione (i.e. art 89 T.U. Edilizia) ha natura di principio fondamentale anche in relazione al tempo di acquisizione del parere di compatibilità sismica, prescrivendo che esso intervenga quanto meno in una fase antecedente l’approvazione

    Il parere sulle condizioni geomorfologiche e sulla compatibilità sismica non deve necessariamente precedere l’adozione preliminare della variante, ma deve essere acquisito almeno prima della sua approvazione.

  • art. 11 l.r. Marche 22/2011

    I parametri normativi ritenuti violati (L.R. 22/2011, art. 11; Regolamento regionale n. 6/2012 art. 18) sono stati abrogati dall’art. 35, comma 1, lett. m) e lett. dd) della L.R. Marche 19/2023, entrata in vigore in data 01/01/2024 (art. 36 L.R. 19/23), quindi in epoca precedente rispetto all’approvazione comunale della variante (intervenuto nelle more con del. n. 15 del 16/4/2024).

    La soglia di edificazione del 75% prevista dalla disciplina abrogata non costituisce il parametro per valutare la legittimità dell’approvazione definitiva della variante intervenuta dopo l’entrata in vigore della l.r. Marche n. 19/2023.

  • art. 18 regolamento Regione Marche n. 6/2012

    I parametri normativi ritenuti violati (L.R. 22/2011, art. 11; Regolamento regionale n. 6/2012 art. 18) sono stati abrogati dall’art. 35, comma 1, lett. m) e lett. dd) della L.R. Marche 19/2023, entrata in vigore in data 01/01/2024 (art. 36 L.R. 19/23), quindi in epoca precedente rispetto all’approvazione comunale della variante (intervenuto nelle more con del. n. 15 del 16/4/2024).

    La disciplina regolamentare sul calcolo del limite del 75% era stata abrogata prima dell’approvazione definitiva della variante e non governava la valutazione della sua legittimità.

  • art. 33 l.r. Marche 19/2023

    Inoltre, il comma 13 dell’art 33 della L.R. 19/2023, contenente disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, non fa riferimento soltanto alle varianti ex art. 26-quater della L.R. 34/92 (varianti SUAP). Il ridetto comma 13, infatti, contempla anche le varianti del successivo comma 15, ossia le varianti al PRG ammesse entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, diverse da quelle indicate al comma 12.

    La disciplina transitoria dell’art. 33, comma 13, si applica anche alle varianti al PRG previste dal comma 15 e non è circoscritta alle varianti SUAP.

  • art. 35, comma 1, lett. m) e dd), l.r. Marche 19/2023

    Specifiche disposizioni sul consumo di suolo, sono ora collocate nel comma 13 dell’art. 33 (norme transitorie) della L.R. 19/2023 in forza del quale solo le zone C e D rientrano nel nuovo computo del 75%, mentre le zone F (come quella in discussione) non devono più essere ricomprese nel conteggio del 75% dell’edificazione.

    Dopo l’abrogazione della disciplina previgente, il limite del 75% previsto dalla disciplina transitoria della l.r. n. 19/2023 riguarda le zone C e D, non le zone F.

  • art. 36 l.r. Marche 19/2023

    In ogni caso la pregressa disciplina limitativa del consumo di suolo, contenuta nell’art. 11 della L.R. 22/2011 e nel relativo regolamento attuativo n. 6/2012, è stata abrogata, con decorrenza dal 1.1.2024 (art. 36, comma 1), dall’art. 35, comma 1, lettera m), della L.R. 19/2023.

    L’abrogazione delle precedenti disposizioni sul consumo di suolo ha efficacia dal 1° gennaio 2024; l’approvazione definitiva intervenuta successivamente va quindi valutata secondo la nuova disciplina.

  • art. 26, commi 2 e 3, l.r. Marche 34/1992

    Può prescindersi dall’eccezione di tardività sollevata dalla Provincia, relativamente all’impugnazione del Decreto presidenziale n. 58 del 23.2.2024, in quanto il primo motivo di diritto va disatteso nel merito, per le stesse ragioni viste al punto E1 di questa pronuncia e in quanto l’art. 33 della nuova legge regionale ammette la possibilità di approvare specifiche varianti ai vigenti PRG entro e non oltre 48 mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 1.1.2024.

    La disciplina transitoria regionale consente l’approvazione delle specifiche varianti ai PRG nei termini previsti; nel caso in esame il giudice ha ritenuto ammissibile l’approvazione definitiva impugnata secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Va respinta l’istanza di rinvio avanzata (solo oralmente) in udienza dalla difesa di parte ricorrente, per proporre motivi aggiunti avverso un asseritamente sopraggiunto provvedimento comunale, asseritamente rilevante ai fini del decidere. Avverso tale atto, senza nocumento al diritto di difesa, può essere proposto ricorso autonomo, essendo (come evidenziato da parte ricorrente) pendente il termine di impugnazione ed essendo l’odierna causa matura per la decisione.

    La richiesta orale di rinvio per impugnare con motivi aggiunti un atto sopravvenuto può essere respinta quando il ricorso autonomo è ancora tempestivo, non pregiudica il diritto di difesa e la causa pendente è matura per la decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    Ma tale supposta maggiore razionalità non è autoevidente e non si impone in modo tale da rendere macroscopicamente irrazionale la metodologia utilizzata dal Comune, anche alla luce delle dettagliate deduzioni comunali rese in sede di memoria ex art. 73 c.p.a. a giustificazione della tecnica scelta.

    Nel sindacato sulle valutazioni tecniche, la contrapposizione di una metodologia alternativa non basta a dimostrare l’illegittimità della scelta amministrativa in assenza di macroscopica irrazionalità o travisamento.

Massime di principio

  • La legittimità dell’approvazione definitiva di una variante urbanistica va valutata, secondo il principio tempus regit actum, in base alla disciplina vigente al momento dell’approvazione; quando le disposizioni invocate contro la variante siano state abrogate prima di tale momento e non sia prevista la loro ultrattività, le censure fondate su di esse possono divenire improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
  • Il parere previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 in materia di compatibilità sismica deve essere acquisito almeno prima dell’approvazione dello strumento urbanistico; non è necessario che preceda anche la sua adozione preliminare. Il principio è applicabile anche al parere di invarianza idraulica, se acquisito prima dell’approvazione definitiva.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche urbanistiche non consente di sostituire alla metodologia scelta dall’amministrazione quella preferita dalla parte: occorre dimostrare una macroscopica irrazionalità o un travisamento dei fatti. Una metodologia alternativa, pur ritenuta più razionale o favorevole, non è sufficiente se la maggiore razionalità non è evidente e la scelta amministrativa è adeguatamente giustificata.
  • Ai sensi della disciplina transitoria della l.r. Marche n. 19/2023, il limite edificatorio del 75% rileva per le zone C e D, ma non per le zone F; inoltre la possibilità di approvare varianti ai PRG prevista dalla disciplina transitoria non è circoscritta alle sole varianti SUAP.
  • La mancata coltivazione di una prima istanza di PAS e la mancata impugnazione di un successivo diniego non escludono, di per sé, l’interesse del proprietario a impugnare una variante urbanistica che impedisca l’uso progettato dei terreni, quando permane l’interesse strumentale alla possibile presentazione di una nuova istanza.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiImpianti da fonti rinnovabiliSCIA e liberalizzazioni
RamiUrbanistica e governo del territorioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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