Sentenza n. 736/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 516/2024 emessa dal Tribunale di Avellino sez. Lavoro in data 10.05.2024, pubblicata in pari data, avente ad oggetto la c.d. “carta docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, n. 516/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero, previa emissione della carta, ad accreditarvi complessivamente euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza articolare difese e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla cancelleria, l’avvenuta notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. In assenza di prova dell’esecuzione, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente per l’importo complessivo di euro 1.500,00, riferito agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario dovrà, previa richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, inclusi l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, anche mediante modifiche di bilancio e reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti compiuti e non riceverà compenso, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la decisione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato alla docente per le annualità indicate.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione rende procedibile l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua notifica all’amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pubbliche consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine perentorio.
- La mancata prova, da parte dell’amministrazione obbligata, dell’avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari alla completa attuazione del giudicato.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la temporanea indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; l’organo incaricato deve adottare le iniziative finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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