Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la mancata derubricazione a favoreggiamento o ad una fattispecie meno grave di numerosi fatti ascritti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto trattamento differenziato rispetto ai coimputati (in particolare Giuseppe Fontini e Anastasio Pane) e, più in generale, ha sostenuto che mancherebbero elementi indicativi di stabile attività di spaccio a suo carico: assenza di disponibilità di denaro contante, assenza di costante disponibilità di stupefacente, assenza di contabilità e di strumenti per il confezionamento, assenza di vincoli con la criminalità organizzata e di particolari accorgimenti per lo spaccio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato il quadro motivazionale della Corte territoriale che aveva ritenuto Finzi il protagonista di una stabile attività di rifornimento (in Campania) e rivendita (a Potenza) di cocaina, con ripetitività dei fatti e quantitativi non esigui; ha quindi legittimato la qualificazione sotto l'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e il trattamento sanzionatorio più grave rispetto ai coimputati, che comparivano solo come acquirenti e sub-cedenti in pochi capi d'imputazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (comma 1, comma 4, comma 5)
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (fattispecie più grave) alla condotta di Finzi per la stabilità dell'attività di rifornimento e la consistenza dei quantitativi; ha invece riconosciuto (con riferimento ai coimputati) la possibilità di qualificare talune condotte secondo commi diversi in base al ruolo effettivo di ciascuno (principio sancito dalle Sezioni Unite).
Applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023 (Gambacurta, Rv. 286581 - 01)
Principio secondo cui nel concorso di persone nella cessione di stupefacenti il medesimo fatto storico può integrare, a seconda del ruolo e dei presupposti, reati diversi ex art. 73 (comma 1, comma 4, comma 5) a carico dei vari concorrenti; principio applicato dalla Corte per giustificare il diverso trattamento sanzionatorio tra Finzi e i coimputati.
Massime di principio
- La derubricazione ex art. 73, comma 5 non è automatica: va valutata caso per caso tenendo conto di elementi concreti quali stabilità del rifornimento, quantità delle sostanze, ripetitività delle cessioni, disponibilità economica e organizzazione dei mezzi.
- La stessa condotta storica può assumere qualificazioni diverse a carico di diversi partecipanti: il ruolo effettivo (fornitore stabile vs acquirente/sub-cedente occasionale) giustifica trattamenti sanzionatori differenziati.
- Motivi generici e non specificamente collegati ai singoli capi di imputazione sono destinati a essere respinti per manifesta infondatezza o inammissibilità: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata.
- La ripetitività delle condotte e la non esiguità dei quantitativi sono elementi decisivi per la conferma della qualificazione più grave ex art. 73, comma 1.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e, in via equitativa, a versamenti alla Cassa delle Ammende, salvo specifica colpa grave nella proposizione del ricorso.
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