Cassazione Penale, Sentenza n. 36420/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, deducendo in cassazione che la Corte d'appello, pur investita dalla richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981, non si era espressa né aveva motivato adeguatamente il diniego; tale omissione costituirebbe violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli obblighi di motivazione e alla finalità di reinserimento sociale delle pene sostitutive
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello perché provveda sul punto. Ha inoltre disposto che il giudice del rinvio verifichi la sussistenza della querela, resa necessaria dalla riforma dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (d.lgs. 10/10/2022, n. 150). Le altre statuizioni della sentenza impugnata restano in essere nei limiti non toccati dall'annullamento
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Disciplina la conversione delle pene detentive brevi in pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che, quando la difesa chiede la conversione, il giudice deve decidere e motivare adeguatamente il diniego in considerazione della finalità di reinserimento sociale
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Norma richiamata in relazione agli obblighi motivazionali connessi alla valutazione delle misure sostitutive; la mancata motivazione integra vizio procedurale
codice penale, art. 624, comma 3
Il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza della querela necessaria in seguito alla riforma del comma 3 operata dal d.lgs. n. 150/2022; la mancanza della querela può incidere sulla procedibilità del reato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo necessaria la querela per talune ipotesi; la Corte richiama la necessità di verificarne l'esistenza
norme processuali richiamate (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.)
art. 173 disp. att. c.p.p.
La motivazione del motivo di ricorso è stata formulata nei limiti strettamente necessari secondo la disposizione citata; la Corte ne prende atto nel procedimento
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8 e successive proroghe
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (proroghe e modifiche)
Rilevato nella decisione in relazione alla trattazione del ricorso con intervento delle parti su richiesta del difensore, misura procedurale che ha inciso sulla trattazione
Massime di principio
- Quando la difesa chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, il giudice d'appello è tenuto a decidere espressamente sulla richiesta e a motivare adeguatamente il diniego, tenendo conto della finalità di reinserimento sociale delle pene sostitutive
- La mancata decisione o la mancata motivazione sulla richiesta di conversione integra un vizio che può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per un nuovo esame della questione
- Dopo la riforma dell'art. 624 c.p. (d.lgs. n. 150/2022) il giudice deve verificare la sussistenza della querela quando questa è resa necessaria; l'assenza della querela può pregiudicare la procedibilità del reato
- In valutazioni di conversione della pena il giudice deve bilanciare elementi come la durata della pena, le condizioni personali del condannato, l'entità e la modalità del fatto (es. aggravanti come la violenza sulle cose), la recidiva e la pericolosità sociale; la motivazione deve esplicitare queste valutazioni
- Il rimedio in caso di omissione motivazionale è il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio sul punto specifico, senza rimettere in discussione le altre statuizioni non toccate dall'annullamento
- In sede di impugnazione e di cassazione è importante che la difesa espliciti con chiarezza le richieste sostitutive (come la conversione) affinché il giudice d'appello sia chiamato a pronunciarsi specificamente
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