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Sentenza

Sentenza del 23/01/2023 n. 1913 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado e rigettato l'appello proposto da Riscossione Sicilia avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa (importo Euro 96.464,46) per l'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art.12. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, vizio di motivazione sulla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario e sosteneva la natura tributaria dei versamenti oggetto della sanzione, chiedendo la riforma della pronuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui le sanzioni irrogate dall'amministrazione finanziaria nei confronti dei concessionari per omissioni relative ai riversamenti spettanti in virtù del rapporto concessorio non attengono alla materia tributaria ma all'adempimento di obblighi derivanti dal rapporto di concessione, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ha inoltre affermato che l'omessa indicazione, nella sentenza declinatoria, del giudice munito di giurisdizione non comporta nullità della pronuncia e non lede il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato come previsto.

Norme richiamate

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59

    “Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione"

    Il giudice declinante dovrebbe indicare il giudice ritenuto competente; tuttavia la mancata indicazione non è sanzionata con nullità e non preclude i rimedi per conflitto negativo di giurisdizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    La giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno limitato la portata originaria dell'art.2: non tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari rientrano automaticamente nella giurisdizione tributaria se la materia non ha natura tributaria.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12

    Prevede i rimborsi delle spese delle procedure esecutive; nel caso concreto le somme riscosse a titolo di rimborso sono connesse al rapporto concessorio e la relativa omissione di riversamento è valutata rispetto agli obblighi concessori.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, artt. 17, 22, 46, 47, 54

    Disciplina il regime delle concessioni del servizio di riscossione: obbligo di riversamento delle somme riscosse (art.22), previsione di sanzioni a carico del concessionario per omissione dei riversamenti (art.47) e procedimento di irrogazione e definizione (art.54). Tuttavia le controversie attinenti all'adempimento degli obblighi concessori ricadono nella giurisdizione amministrativa.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezione I (principi generali)

    Richiamata per i principi di legalità e garanzie procedurali in tema di sanzioni amministrative, senza però mutare il riparto di giurisdizione verso il giudice amministrativo quando la materia inerisce al rapporto concessorio.

  • Costituzione, art. 102 e disposizioni transitorie

    Limiti costituzionali all'ampliamento della giurisdizione speciale: non è ammessa la creazione di un 'nuovo' giudice speciale attribuendo materie non coerenti con la vocazione originaria della giurisdizione tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 50 e art. 112

    Richiamati con riferimento ai doveri motivazionali e alla necessità di decisione sui mezzi di impugnazione e sugli elementi decisivi; la Corte ha ritenuto che le doglianze formalistiche del ricorrente non invalida-no la decisione di merito sulla giurisdizione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'obbligo del pagamento del contributo unificato da parte del concessionario per il ricorso, con possibilità di prenotazione a debito in specifiche ipotesi.

Massime di principio

  • Se una sanzione è irrogata da un ufficio finanziario ma riguarda l'adempimento di obblighi derivanti da una concessione di servizio (es. riversamento delle somme riscosse), la controversia tende a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario.
  • La semplice natura finanziaria dell'organo che irroga la sanzione non basta a far rientrare la controversia nella giurisdizione tributaria; occorre valutare la natura del rapporto sostanziale cui la sanzione si riferisce.
  • Quando un giudice declina la propria giurisdizione dovrebbe indicare l'autorità che ritiene competente ai sensi della L. 69/2009 art.59, ma l'omissione non determina automaticamente nullità della sentenza né impedisce di agire mediante denuncia di conflitto negativo di giurisdizione.
  • Per i concessionari del servizio di riscossione, l'inadempimento degli obblighi di riversamento è regolato dal D.Lgs.112/1999 (termini di riversamento, riduzioni sanzionatorie se il riversamento avviene entro termini ridotti) e può dar luogo a sanzione amministrativa; la contestazione della legittimità o dell'applicazione di tali sanzioni va tendenzialmente proposta dinanzi al giudice amministrativo.
  • In casi analoghi, il ricorso per cassazione volto a contestare solo il vizio formale della mancata indicazione del giudice competente ha scarse probabilità di riuscita se il merito (natura del rapporto e competenza amministrativa) è stato adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata.
  • Se si prospetta incertezza concreta sulla giurisdizione (più decreti declinatori incrociati), le parti possono far valere il conflitto negativo di giurisdizione per ottenere l'individuazione formale del giudice competente.

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