Cassazione Civile, Ordinanza n. 25709/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell'IRAP versata da un promotore finanziario per gli anni 2007, 2008 e 2009. In origine il contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Dopo un primo rigetto della domanda e una successiva revocazione, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio una precedente decisione della CTR, rilevando che il giudice del merito non aveva verificato in concreto se l'attività fosse svolta senza autonoma organizzazione e se i beni strumentali impiegati eccedessero il minimo indispensabile. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto la domanda di rimborso, affermando in modo apodittico che l'attività era stata svolta senza una propria organizzazione e senza mezzi strumentali eccedenti il minimo indispensabile. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio non aveva svolto l'indagine imposta dalla precedente pronuncia di cassazione: non aveva verificato concretamente se i beni strumentali fossero eccedenti il minimo necessario, né aveva considerato i dati negativi dichiarati dal contribuente per ciascun anno d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto fissato nella precedente ordinanza rescindente, perché aveva accolto il rimborso senza svolgere il necessario accertamento in concreto sull'esistenza dell'autonoma organizzazione e sulla consistenza dei beni strumentali impiegati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai criteri già enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e compiere l'accertamento richiesto dalla pronuncia rescindente
art. 2 D.Lgs. n. 446/1997
richiamato come norma che individua il presupposto dell'IRAP, cioè l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata
art. 3 D.Lgs. n. 446/1997
richiamato nel ricorso come disposizione connessa al presupposto impositivo dell'IRAP
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sull'assenza di autonoma organizzazione e sui fatti costitutivi del diritto al rimborso
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a formule assertive o ad una motivazione apparente: deve compiere l'accertamento concreto richiesto dalla pronuncia rescindente.
- In materia di IRAP, l'autonoma organizzazione non può essere esclusa o affermata in astratto in base al solo luogo di svolgimento dell'attività professionale; occorre verificare in concreto se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e se impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
- Per i promotori finanziari, l'assoggettamento ad IRAP dipende dalla verifica se il professionista operi all'interno di una struttura organizzata da altri, senza esserne responsabile: in tal caso, manca il presupposto dell'autonoma organizzazione.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente le ragioni del proprio convincimento quando sia chiamato a decidere sull'esistenza o meno del presupposto dell'IRAP; una decisione che ometta l'esame concreto dei dati rilevanti viola il vincolo derivante dalla precedente cassazione.
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