Cassazione Civile, Ordinanza n. 15200/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione al provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso spettante a un consulente tecnico di parte per l'attività svolta nel processo penale a carico di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'opposizione era stata respinta dal tribunale; la corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che il provvedimento di primo grado fosse, per il rito concretamente seguito, ricorribile per cassazione e non appellabile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione del d.lgs. 150/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza di primo grado fosse appellabile perché richiamava l'art. 702 bis c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 102 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando che l'appello non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile senza previa instaurazione del contraddittorio sulla questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente si era limitato a valorizzare il richiamo contenuto nell'ordinanza all'art. 702 bis c.p.c., senza confrontarsi con l'effettivo rito applicato; la Corte ha evidenziato che il giudizio di opposizione alla mancata liquidazione del compenso del consulente di parte di imputato ammesso al gratuito patrocinio si era svolto secondo l'art. 170 d.lgs. 150/2011 e che, pertanto, il provvedimento non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, dello stesso decreto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, affermando che l'inammissibilità dell'appello era questione di puro diritto, decidibile senza contraddittorio preventivo, e che il divieto di decisioni a sorpresa opera solo per questioni di fatto o miste, non per questioni di puro diritto. Nulla sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 150/2011, art. 15
Il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione in materia di liquidazione del compenso non è appellabile, ma è ricorribile per cassazione.
d.lgs. 150/2011, art. 170
Il giudizio di opposizione sulla liquidazione del compenso del consulente di parte dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato si svolge secondo il rito previsto da questa disposizione.
c.p.c., art. 702 bis
Il mero richiamo formale a tale norma contenuto nella decisione non è sufficiente a determinare l'applicazione del rito sommario ordinario né a fondare l'affidamento sull'appellabilità del provvedimento.
c.p.c., art. 102
La censura sul difetto di contraddittorio è stata respinta perché la questione decisa era di puro diritto e non richiedeva integrazione del contraddittorio.
c.p.c., art. 360 bis, n. 1
È stata richiamata come base dell'inammissibilità del secondo motivo, in quanto la questione proposta non introduceva un profilo idoneo a superare il filtro di legittimità.
c.p.c., art. 375, comma 1, n. 5
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per la definizione del ricorso.
c.p.c., art. 380 bis
È stata richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio su proposta del relatore.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nei procedimenti di opposizione in materia di liquidazione del compenso del consulente tecnico di parte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, il regime delle impugnazioni va individuato in base al rito concretamente applicato e alla disciplina speciale del d.lgs. 150/2011, non già sulla base di richiami meramente formali contenuti nel provvedimento.
- La generica menzione di una norma processuale incompatibile con il rito effettivamente seguito non è idonea, da sola, a radicare un legittimo affidamento sulla proponibilità dell'appello quando la disciplina speciale prevede invece il ricorso per cassazione.
- Il divieto di decisioni a sorpresa opera quando il giudice fondi la decisione su questioni di fatto o miste; non sussiste, invece, per questioni di puro diritto, che possono essere decise senza previa instaurazione del contraddittorio specifico.
- La deduzione di un vizio processuale richiede che l'errore denunciato si sia concretamente consumato nel caso di specie; in mancanza, la censura è inammissibile o infondata.
- rami
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