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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16200/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatole dall’agente della riscossione in relazione a somme iscritte a ruolo per ILOR e IVA dovute per gli anni 1997 e 1998, quale conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché l’atto era ritenuto non autonomamente impugnabile; in appello la decisione era stata confermata, ma con diversa motivazione, valorizzando la definitività della cartella presupposta per mancata impugnazione. In cassazione la ricorrente deduceva, da un lato, violazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 223/2006, sostenendo l’autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria; dall’altro, nullità della sentenza d’appello per omessa o insufficiente motivazione, per avere la CTR deciso con rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado senza esaminare le censure proposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non conteneva un’esposizione sommaria completa dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., applicabile anche al processo tributario; in particolare, la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato i motivi del ricorso originario, impedendo alla Corte di verificare la pertinenza delle censure. Inoltre, la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, che non si fondava sulla sola non autonoma impugnabilità del preavviso, ma sulla definitività della cartella esattoriale presupposta, con conseguente preclusione di contestazioni sul merito della pretesa tributaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente è rimasta intimata. È stato altresì dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base normativa del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall’agente della riscossione.

  • art. 19, comma 1, D.lgs. n. 546 del 1992

    evocato dalla ricorrente e dal giudice di primo grado in tema di autonoma impugnabilità degli atti della riscossione.

  • art. 35, comma 26-quinquies, D.L. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’impugnabilità del preavviso di ipoteca.

  • art. 36 D.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per denunciare la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte lo considera applicabile anche al giudizio tributario e ne afferma il carattere di requisito di ammissibilità del ricorso, imponendo l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

  • art. 62, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare l’operatività, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile sul ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile, a pena di inammissibilità, un’esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa, comprensiva delle domande, eccezioni, difese e passaggi essenziali del giudizio di merito, così da consentire alla Corte di comprendere la vicenda e valutare la pertinenza dei motivi.
  • L’onere di specificità del ricorso impone di riportare, almeno in sintesi, i motivi posti a base del ricorso introduttivo o dell’atto di appello, quando questi delimitano l’oggetto del giudizio di legittimità; la loro omissione può determinare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza e di intelligibilità del gravame.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata censura della specifica ragione decisoria posta a fondamento della pronuncia comporta inammissibilità per difetto di specificità e pertinenza.
  • Nel processo tributario, la definitività della cartella esattoriale presupposta preclude la contestazione del merito della pretesa fiscale in sede di impugnazione dell’atto consequenziale.
  • L’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. si applica anche al processo tributario per effetto del rinvio operato dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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