Sentenza n. 2299/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43762 presentata in data 20 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 20 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge n. 241/1990 e dalla disciplina speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, assumendo che fosse decorso il termine complessivo di 120 giorni senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un'istanza formale e scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia espressa dell'amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Applicando l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il Collegio ha rilevato che l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove occorra, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è quindi pari a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era decorso senza provvedimento espresso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto del carattere seriale e dell'elevato numero di istanze. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza spetta oggi al Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; combinato con il termine per la verifica documentale, il termine massimo indicato dal giudice è di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha previsto la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrata alla precedente denominazione ministeriale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'obbligo di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato un'istanza formale e sia scaduto il termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Quando sia necessaria la richiesta di integrazioni documentali, il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento può raggiungere quattro mesi, secondo il combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Il carattere seriale o massivo dei procedimenti può giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale più ampio per provvedere, senza escludere l'obbligo di conclusione del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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