Cassazione Civile, Ordinanza n. 24007/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (titolari marchio)
La controversia
La controversia nasce da un accordo del 1° luglio 2007 con cui il titolare del nome "Scaglietti" avrebbe prestato assenso all'uso del proprio nome per le bottiglie della società resistente, in cambio di una fornitura annuale di vino. I ricorrenti hanno poi agito per far dichiarare la nullità della domanda di registrazione del marchio "Scaglietti Sergio" e per far accertare la contraffazione e l'uso abusivo del nome/marchi, chiedendo inibitoria, ritiro dal commercio, rimozione dei segni dal web, pubblicazione della sentenza, penale e risarcimento. In via subordinata hanno chiesto l'accertamento della revoca del consenso dal 7 maggio 2012. La resistente ha eccepito la propria legittimazione a usare il nome in forza della scrittura del 2007 e, in via riconvenzionale, ha chiesto la nullità parziale dei marchi avversari per mala fede. I motivi di ricorso per cassazione censurano soprattutto: la validità della scrittura per indeterminatezza dell'oggetto/corrispettivo; la sua qualificazione come licenza d'uso o come atto di assenso all'uso del nome; la revocabilità del consenso; l'opponibilità del patto ai titolari successivi; la tutela del marchio rinomato; e la sussistenza del rischio di confusione tra i segni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso la nullità della scrittura privata del 1° luglio 2007. Secondo la Corte, se la pattuizione doveva essere letta come contratto a titolo oneroso, la mancata determinazione del corrispettivo e dei criteri per individuarlo poteva incidere sulla validità del negozio ai sensi dell'art. 1346 c.c.; se invece era da qualificare come atto di assenso all'uso del nome, non bastava tale qualificazione a elidere il problema della nullità, dovendosi comunque verificare se la concessione fosse gratuita o onerosa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del negozio in mancanza di un elemento essenziale sufficientemente determinato.
art. 1346 c.c.
L'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; la mera rimessione della prestazione alla futura determinazione delle parti non basta se non vi sono criteri desumibili dal contratto.
art. 1418 c.c.
Invocato quale norma sulla nullità per violazione di requisiti essenziali del contratto.
art. 2571 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela del marchio di fatto e al conflitto tra uso e registrazione.
art. 2 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Censurato dai ricorrenti in relazione ai segni distintivi e alla tutela del marchio.
art. 8, comma 3, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato per distinguere il consenso all'uso del nome/segno distintivo dalla disciplina dell'immagine e per affermare che il consenso all'uso del marchio ha natura diversa e patrimoniale.
art. 12 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Evocato con riferimento ai requisiti di validità e novità del marchio.
art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Censurato per il profilo del rischio di confusione tra marchi.
art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato per la tutela del marchio rinomato e l'estensione della protezione oltre il settore merceologico di riferimento.
art. 24 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Evocato dai ricorrenti in tema di uso del marchio e decadenza.
art. 26 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della decadenza e dell'uso del marchio.
art. 121, comma 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato in relazione alla prova nei giudizi in materia di proprietà industriale.
art. 1372 c.c.
Evocato per contestare l'opponibilità del patto e la sua efficacia nei confronti dei terzi.
art. 138 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato in tema di atti relativi ai diritti di proprietà industriale titolati.
art. 139, comma 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Invocato dai ricorrenti quale criterio di priorità nella circolazione dei diritti di proprietà industriale.
art. 96 l. 22 aprile 1941, n. 633
Richiamato per la disciplina dell'immagine e del consenso alla sua utilizzazione.
art. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633
Richiamato per i limiti alla pubblicazione dell'immagine e al relativo consenso.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dai ricorrenti per la corretta interpretazione delle norme speciali rispetto ai principi generali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per la corretta indicazione e localizzazione del documento contrattuale nel ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte con riferimento al deposito del documento su cui il ricorso si fonda.
Massime di principio
- Ai fini della validità di un contratto che prevede lo sfruttamento di un nome o di un segno distintivo, l'oggetto deve essere determinato o almeno determinabile sulla base di criteri già fissati nel contratto; non è sufficiente che la concreta determinazione sia rimessa a un futuro comportamento delle parti senza parametri precostituiti.
- Se la concessione dell'uso di un segno o di un diritto della personalità è pattuita a titolo oneroso, l'indeterminatezza del corrispettivo può travolgere la validità del negozio; la possibile gratuità dell'accordo non può essere presunta, ma deve risultare dall'interpretazione complessiva delle clausole.
- Il principio di revocabilità del consenso all'uso dell'immagine o di altri diritti della personalità non si estende automaticamente ai negozi aventi ad oggetto lo sfruttamento economico di tali diritti, quando il rapporto sia strutturato come contratto sinallagmatico con prestazioni corrispettive.
- La qualificazione di un accordo come licenza d'uso o come assenso all'utilizzazione di un segno non consente, da sola, di elidere la verifica sulla determinatezza della prestazione del beneficiario o del corrispettivo dovuto al titolare del diritto.
- Nei giudizi in materia di marchi e diritti distintivi, la valutazione del rischio di confusione e della tutela del marchio rinomato presuppone l'esame della concreta struttura dei segni, dei prodotti e della prova dei relativi presupposti fattuali; tali questioni restano tuttavia assorbite quando sia prima necessario risolvere la validità del titolo negoziale che legittima l'uso del segno.
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