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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-189/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 20 December 2023. — The Mochi Ice Cream Company LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark my mochi – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Promotional slogan – Article 7(1)(b) and (2) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-189/23

Giurisprudenza europea62023TJ0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di The Mochi Ice Cream Company LLC contro la decisione EUIPO che aveva negato la protezione nell’Unione al marchio internazionale figurativo "my mochi". Il segno è stato ritenuto privo di carattere distintivo, perché il pubblico di riferimento lo percepisce come una mera formula promozionale riferita ai prodotti, non come indicazione di origine commerciale. Anche gli elementi grafici sono stati giudicati troppo banali per modificare tale percezione.

Marchio UE internazionale "my mochi": il Tribunale conferma il diniego di protezione per mancanza di carattere distintivo, ritenendo il segno percepito come mera formula promozionale.

La questione giuridica

Se il segno figurativo "my mochi", registrato internazionalmente con designazione dell’Unione europea per gelati e prodotti congelati, fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche alla luce della sua eventuale funzione di slogan promozionale e della sua rappresentazione grafica.

Principio di diritto

Un segno costituito dall’espressione "my mochi", anche se percepito come slogan promozionale, è privo di carattere distintivo quando il pubblico pertinente lo intende soltanto come formula pubblicitaria che richiama caratteristiche dei prodotti, in particolare la presenza o possibile presenza di mochi come ingrediente nei gelati e nei prodotti congelati; la stilizzazione grafica banale non è sufficiente a conferirgli distintività. Ne consegue che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 osta alla protezione nell’Unione del marchio internazionale per tutti i prodotti rivendicati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 193 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
  • Accordo di Nizza (classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi)

Marchio UE internazionale "my mochi": diniego di protezione per mancanza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso EUIPO, con cui è stato confermato il rifiuto di protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE per prodotti di classe 30.

Fatti e procedimento

The Mochi Ice Cream Company LLC aveva ottenuto una registrazione internazionale n. 1598762, designante l’Unione europea, per un marchio figurativo consistente nell’espressione "my mochi". La tutela era richiesta per "ice cream; frozen confections; non-dairy frozen confections; vegan frozen confections".

L’esaminatore EUIPO aveva emesso un rifiuto provvisorio fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. Dopo le osservazioni della richiedente, il rifiuto è stato confermato. La Commissione di ricorso ha poi respinto l’appello, osservando che l’espressione "my mochi" costituiva una formula promozionale e che gli elementi figurativi erano marginali.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in due censure:

  • errata valutazione dell’elemento verbale del marchio rispetto ai prodotti rivendicati;
  • errata valutazione della rappresentazione grafica e della stilizzazione del segno.

In sostanza, sosteneva che, non trattandosi di "mochi cakes", il segno presentasse originalità e ambiguità sufficienti a produrre un processo cognitivo nel pubblico; inoltre, la grafica avrebbe dovuto richiamare un marchio anteriore della stessa società, MY/MO.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi privi di carattere distintivo, e l’articolo 7, paragrafo 2, secondo cui il motivo assoluto di rifiuto opera anche se presente solo in parte dell’Unione. Tali regole si applicano mutatis mutandis alle registrazioni internazionali designanti l’Unione ai sensi degli articoli 189 e 193 del regolamento 2017/1001.

Il carattere distintivo va valutato con riferimento ai prodotti e alla percezione del pubblico pertinente. I marchi con funzione anche pubblicitaria non sono esclusi in quanto tali, ma devono comunque essere idonei a indicare l’origine commerciale. Se il segno è percepito solo come formula promozionale, manca il carattere distintivo.

Valutazione dell’elemento verbale "my mochi"

Il Tribunale osserva che il pubblico pertinente è il pubblico generale con livello medio di attenzione, circoscritto, come non contestato dalla ricorrente, a Irlanda e Malta per la comprensione dell’inglese e ai consumatori di Danimarca, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Cipro con una conoscenza almeno basilare dell’inglese.

Ribadisce che i marchi costituiti da slogan pubblicitari possono essere registrati, ma che un minimo di distintività deve comunque sussistere. Nel caso concreto, l’espressione "my mochi" non presenta giochi di parole, significati plurimi o elementi fantasiosi, né richiede uno sforzo interpretativo apprezzabile. Il Tribunale ritiene che il pubblico assocerà il termine "mochi" a prodotti dolciari che possono essere venduti anche congelati e comprenderà il segno come invito a scegliere il proprio gusto preferito e a personalizzare il prodotto, non come indicazione dell’origine imprenditoriale.

Il Tribunale aggiunge che, nel settore alimentare, l’indicazione di un ingrediente incide direttamente sulla percezione del prodotto e crea un collegamento immediato con esso. Inoltre, il fatto che il segno sia privo di distintività anche solo rispetto ad alcuni prodotti della categoria è sufficiente a giustificare il rifiuto per l’intera categoria, poiché altrimenti il titolare potrebbe usarlo proprio per i prodotti per i quali manca distintività.

Valutazione della grafica e dello stile figurativo

Quanto alla parte figurativa, il Tribunale rileva che la tipografia e l’impaginazione su due righe non sono insolite. La divisione della lettera "y" in due parti e gli altri accorgimenti grafici sono considerati banali e con impatto trascurabile sull’impressione complessiva. Di conseguenza, la stilizzazione non è idonea a trasformare un segno descrittivo/promozionale in un marchio distintivo.

Richiamo al marchio anteriore e alle decisioni precedenti di EUIPO

La ricorrente sosteneva che il pubblico avrebbe collegato il segno al marchio anteriore MY/MO. Il Tribunale respinge l’argomento perché non è stata dimostrata la notorietà di quel marchio presso il pubblico pertinente; la mera registrazione nell’Unione non basta a provare che i consumatori lo conoscano.

Sono inoltre respinte le argomentazioni basate su registrazioni ottenute in Paesi terzi e su decisioni EUIPO relative a segni simili. Il Tribunale ribadisce che il sistema del marchio UE è autonomo e che la registrabilità deve essere valutata solo alla luce del diritto dell’Unione. EUIPO deve certamente rispettare i principi di parità di trattamento e buona amministrazione, ma ciò non impedisce un esame rigoroso e individuale della singola domanda.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione nel ritenere il marchio privo di carattere distintivo. Il ricorso è quindi integralmente respinto.

Sul piano delle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeacarattere distintivoslogan pubblicitariregistrazione internazionale di marchidiritto della proprietà intellettuale

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