Cassazione Penale, Sentenza n. 39783/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riformato la condanna del Tribunale (per sostituzione di persona ex art. 494 c.p.) ritenendo invece che il fatto accertato fosse diverso e integrasse falso in scrittura privata (artt. 482 - 476 c.p.), dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale. Il difensore di Faranda deduce che, trattandosi di un fatto 'nuovo' rispetto alla contestazione originaria, la Corte d'Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di cui agli artt. 517-518 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 604 co.1 c.p.p. da parte della Corte d'Appello, che aveva constatato la nullità della sentenza di primo grado per avere questa pronunciato su un fatto diverso da quello contestato e aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. La Suprema Corte ha inoltre rigettato l'argomento difensivo che il fatto fosse 'nuovo' e ha affermato che un'eventuale assoluzione avrebbe prodotto giudicato sullo stesso episodio, precludendo il nuovo esercizio dell'azione penale. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma relativa alla sostituzione di persona: costituiva la imputazione originaria pronunciata in primo grado, ma la Corte d'appello ha ritenuto che tale fattispecie fosse assorbita dalla diversa qualificazione come falsità.
artt. 482 - 476 cod. pen.
Articolo richiamato dalla Corte d'appello per qualificare il fatto come falso in scrittura privata; la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la diversa qualificazione penale emersa in giudizio d'appello.
art. 604 co. 1 cod. proc. pen.
Consente di dichiarare la nullità di una sentenza quando la stessa è resa per un fatto diverso da quello contestato e di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado: norma correttamente applicata dalla Corte d'appello secondo la Cassazione.
artt. 517 - 518 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal difensore (artt. 517-518) per sostenere che, in caso di fatto 'nuovo', si sarebbe dovuto assolvere e trasmettere gli atti al PM; la Cassazione ha spiegato che tali norme operano quando emerge un fatto ontologicamente nuovo rispetto alla contestazione, cosa che nel caso non è stata ritenuta sussistente.
art. 521 co. 2 cod. proc. pen.
Norma menzionata come uno dei meccanismi di trasmissione degli atti dal giudice al pubblico ministero con ordinanza; rinvio operativo nell'illustrazione delle possibili procedure quando cambia la ricostruzione fattuale.
art. 516 e art. 519 cod. proc. pen.
Richiamate nel testo per spiegare la differenza tra contestazione suppletiva (art. 516) e le garanzie a favore dell'imputato (art. 519) quando la ricostruzione dei fatti muta nell'istruttoria dibattimentale.
art. 518 co. 1 cod. proc. pen.
Norma applicabile quando emerge un fatto del tutto nuovo e autonomo rispetto alla contestazione originaria, con specifiche conseguenze procedurali in termini di trasmissione/insussistenza del perimetro imputativo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende: norma applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3000,00.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra 'fatto nuovo' e 'fatto diverso': il fatto nuovo è un episodio autonomo e aggiuntivo rispetto alla contestazione originaria; il fatto diverso è una diversa qualificazione o ricostruzione della stessa sequenza fattuale.
- Se il giudice ritiene che la sentenza di primo grado abbia deciso su un fatto diverso da quello contestato, la procedura corretta è la declaratoria di nullità della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (art. 604 co.1 c.p.p.), non l'automatica pronuncia di assoluzione.
- Pronunciare un'assoluzione sull'episodio originario quando in realtà la ricostruzione dibattimentale ha modificato il perimetro dell'accusa può produrre giudicato preclusivo per il nuovo esercizio dell'azione penale: attenzione al rischio di precludere ulteriori azioni dell'accusa.
- Quando emerge in dibattimento un fatto ontologicamente nuovo e non rintracciabile nella contestazione originaria, le garanzie procedurali impongono strumenti diversi (es. art. 518 c.p.p.) per tutelare il diritto di difesa e la regolarità del procedimento.
- In fase difensiva è fondamentale chiedere al giudice chiarimenti sulla natura della variazione emergente (nuova vs diversa) e proporre, a seconda dei casi, istanze di contestazione suppletiva, integrazione dell'imputazione o richiesta di trasmissione degli atti al PM, per evitare effetti preclusivi o nullità.
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