Cassazione Penale, Ordinanza n. 15372/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bergamo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei ricorrenti ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione, sostenendo anche l'illogicità del diverso trattamento rispetto al coimputato. L'altro ricorrente ha dedotto vizio di motivazione con riferimento agli elementi che avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione dei giudici di merito sulla dosimetria della pena era congrua e rispettosa dei criteri legali, valorizzando anche ulteriori condanne sopravvenute; il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, oltre che inconferente rispetto ai presupposti rigorosi per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che la censura del secondo ricorrente era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ribadito che il rilievo di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede l'evidenza della causa estintiva o assolutoria, qui insussistente. Quanto al primo ricorso, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul trattamento sanzionatorio, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sorretta dal richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla condotta complessiva dell'imputato, incluse le condanne sopravvenute. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice oggetto della condanna confermata; il testo non chiarisce oltre il contenuto specifico contestato oltre la qualificazione come reato ex comma 5
art. 129 c.p.p.
la causa di proscioglimento può essere rilevata solo quando sia evidente; nel caso concreto tale evidenza è stata esclusa
art. 133 c.p.
la determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano richiamati i criteri legali di commisurazione
art. 610 c.p.
non citato
art. 616 c.p.p.
implicito nel dispositivo di condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata e non indica la correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- La deduzione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede la presenza di una causa di evidente immediata percepibilità dagli atti; in mancanza di tale evidenza, il motivo è infondato.
- La commisurazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale adempie l'obbligo di motivazione dando conto, anche sinteticamente, dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e delle circostanze concrete rilevanti, comprese eventuali condanne sopravvenute.
- In sede di legittimità non è sindacabile il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati quando la sentenza dia conto di elementi differenzianti idonei a giustificare la diversità di pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →