Cassazione Penale, Sentenza n. 25030/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato, detenuto in espiazione di pena residua di anni nove e mesi tre di reclusione, che aveva chiesto di essere ammesso all'affidamento in prova in casi particolari a finalità terapeutica ex art. 94 d.P.R. 309/1990, deducendo di essere tossicodipendente da tempo, di voler seguire un trattamento ambulatoriale e di avere la disponibilità di una struttura SERD ad accoglierlo. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta rilevando, in sintesi, vizi formali e incompletezza della documentazione circa l'accertamento dello stato di tossicodipendenza e la sua non preordinazione alla richiesta di beneficio, ritenendo non idonea una risposta del SERD perché generica e non riferita al caso concreto. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 94 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva privilegiato un proprio dubbio soggettivo rispetto agli accertamenti tecnico-scientifici dei servizi sanitari, che avevano invece attestato la tossicodipendenza; ha inoltre lamentato la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto a un precedente decreto sul permesso premio, nel quale si sarebbe parlato di dipendenza ancora in fase acuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, meramente contestative e manifestamente infondate, perché il Tribunale aveva applicato correttamente il principio secondo cui l'affidamento terapeutico richiede, a pena di inammissibilità della domanda, una certificazione completa e specifica dello stato di tossicodipendenza, della procedura di accertamento e dell'idoneità del programma terapeutico. La Corte ha valorizzato la motivazione del giudice di merito, che aveva ritenuto incompleta e troppo generica la documentazione sanitaria prodotta, e ha escluso la rilevanza della dedotta contraddittorietà con il diverso provvedimento in materia di permesso premio, trattandosi di procedimenti e presupposti differenti. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
l'affidamento in prova terapeutico è subordinato all'allegazione di una certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che attesti lo stato di tossicodipendenza, la procedura di accertamento, l'eventuale programma in corso e la sua idoneità al recupero; la mancanza o incompletezza di tale documentazione rende inammissibile la domanda.
art. 47 ord. pen.
richiamato per distinguere l'affidamento ordinario, finalizzato alla rieducazione e alla prevenzione della commissione di altri reati, dall'affidamento terapeutico, fondato su requisiti autonomi.
art. 30-ter ord. pen.
citato solo per evidenziare l'autonomia dei presupposti del permesso premio rispetto a quelli dell'affidamento terapeutico.
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
richiamato per l'oscuramento dei dati personali in considerazione della tutela dei dati sensibili.
Massime di principio
- L'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 presuppone, a pena di inammissibilità della domanda, un accertamento formale e specifico dello stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, supportato da certificazione sanitaria adeguata.
- La certificazione richiesta non può essere generica o astratta: deve indicare il concreto metodo di accertamento dello stato di dipendenza e l'idoneità del programma terapeutico-riabilitativo a garantire il recupero del condannato.
- La funzione della documentazione sanitaria è duplice: consentire al giudice di verificare l'effettività della struttura o del programma terapeutico e impedire la precostituzione strumentale di uno stato di dipendenza al solo fine di ottenere il beneficio.
- Le doglianze in cassazione contro il diniego dell'affidamento terapeutico sono inammissibili se non si confrontano in modo puntuale con la ratio della decisione impugnata e si risolvono in contestazioni generiche o meramente assertive.
- La eventuale divergenza tra un provvedimento reso in materia di permesso premio e uno relativo all'affidamento terapeutico non integra di per sé contraddittorietà decisiva, poiché i relativi presupposti applicativi sono autonomi e non sovrapponibili.
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