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Sentenza

Sentenza n. 6374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1337/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive e contro il successivo diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato in primo grado l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di: due vani retrostanti adibiti a ripostiglio e bagno; una lavanderia; la copertura dello scoperto retrostante con onduline in PVC e la delimitazione con grigliato; una struttura ombreggiante al primo piano. Aveva inoltre impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela e confermato l’ordinanza. L’appello deduceva, tra l’altro, violazione della disciplina edilizia e paesaggistica, dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto, della l. n. 765/1967, della l. n. 1150/1942, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, delle norme tecniche del piano paesaggistico regionale e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e disparità di trattamento. L’appellante sosteneva che le opere fossero ricomprese nella licenza edilizia del 1963 oppure, comunque, fossero state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967, quando la legge ponte n. 765/1967 avrebbe reso necessario il titolo edilizio anche fuori dai centri abitati. Contestava inoltre il valore probatorio dei dati catastali e dell’aerofotogrammetria del 1977, lamentava la mancata acquisizione d’ufficio di ulteriori documenti e qualificava come precarie e temporanee le opere di copertura e la struttura ombreggiante. Deduceva infine disparità di trattamento rispetto a opere asseritamente abusive presenti nell’immobile della controinteressata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai due vani e alla lavanderia, ha ritenuto decisiva la nota comunale del 16 febbraio 2023, che, mediante il raffronto tra le misure risultanti dall’elaborato grafico allegato alla licenza edilizia del 1963 e quelle rilevate in sopralluogo, nonché attraverso la diversa conformazione delle finestre e della parete di confine, aveva dimostrato che tali opere non erano comprese nel titolo originario e costituivano ampliamenti abusivi. L’appellante non aveva specificamente confutato tali rilievi. Quanto alla data di realizzazione, il Collegio ha ribadito che grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso l’onere di provare l’anteriorità dell’opera rispetto alla data dedotta, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Nel caso concreto non era stata fornita alcuna prova idonea dell’anteriorità al 1° settembre 1967; l’aerofotogrammetria del 1977 costituiva, inoltre, un elemento indiziario contrario. Non spettava quindi al Comune o alla controinteressata dimostrare la posteriorità delle opere, né il TAR era tenuto a disporre gli accertamenti istruttori richiesti. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: l’eventuale mancata repressione di abusi altrui non legittima la pretesa di ottenere il mantenimento di un’opera abusiva e l’operato legittimo dell’amministrazione non è compromesso da precedenti illegittimità. Quanto alla copertura dello scoperto e alla struttura ombreggiante, la loro abusività è stata ritenuta pacifica; il carattere asseritamente precario e temporaneo non escludeva l’ordine di demolizione e, anzi, non rendeva meno immediata la necessità della rimozione. La disponibilità manifestata dal privato a rimuovere le opere non incideva sulla legittimità dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Le spese di appello sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti del Comune e della Regione, non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L’ordine di demolizione è esercizio di potere repressivo vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso; la disponibilità del privato alla rimozione non incide sulla legittimità dell’ingiunzione.

  • art. 7 l. n. 47/1985

    Richiamato tra le norme dedotte dall’appellante in materia di repressione degli abusi edilizi; il giudice ha comunque ritenuto infondate le relative censure.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dall’appellante in relazione alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile; la censura è stata respinta perché il privato non ha provato l’anteriorità delle opere né la loro conformità al titolo del 1963.

  • l. n. 765/1967

    La data del 1° settembre 1967 è stata assunta dall’appellante come limite temporale per sostenere l’irrilevanza dell’obbligo di titolo edilizio fuori dai centri abitati; l’onere di provare la realizzazione anteriore grava sul privato.

  • art. 31 l. n. 1150/1942

    Richiamato dall’appellante con riferimento alla disciplina dei titoli edilizi e alla legge ponte; le censure fondate su tale disciplina sono state ritenute infondate.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato dall’appellante in materia di autorizzazione paesaggistica; il giudice ha respinto complessivamente le doglianze senza ravvisare vizi invalidanti dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’ordinanza di demolizione e il successivo provvedimento comunale sono stati ritenuti sufficientemente motivati, con puntuale individuazione delle opere e della loro abusività.

  • art. 87, comma 4-bis, d.lgs. n. 104/2010

    La causa è stata trattata nell’udienza di smaltimento secondo le modalità previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nella repressione degli abusi edilizi, il proprietario o il responsabile dell’abuso che invochi la realizzazione dell’opera in epoca anteriore a una determinata data, tale da escludere l’obbligo del titolo edilizio, deve fornire una prova concreta e attendibile dell’anteriorità, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • Il privato non può limitarsi ad affermare che un manufatto è ricompreso in un titolo edilizio risalente: quando l’amministrazione dimostri, mediante il raffronto tra gli elaborati progettuali e lo stato dei luoghi, elementi oggettivi di difformità, l’interessato deve contestare specificamente tali risultanze.
  • L’eventuale mancata repressione di abusi edilizi commessi da altri non fonda un diritto alla conservazione dell’abuso e non integra disparità di trattamento tutelabile, poiché l’azione amministrativa legittima non può essere paralizzata dal richiamo a precedenti illegittimità.
  • Il carattere precario o temporaneo di un manufatto non esclude, di per sé, l’applicazione dell’ordine di demolizione quando l’opera sia abusiva; la disponibilità del privato a rimuoverla spontaneamente non rende illegittima l’ingiunzione adottata dall’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria adeguata e abbia individuato con precisione le opere abusive e gli elementi oggettivi della loro difformità, l’ordine di demolizione è sufficientemente motivato anche senza una ricostruzione ulteriore non necessaria della vicenda edilizia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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