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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13329/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società ammessa a concordato preventivo ha chiesto l'accertamento negativo dell'insussistenza di un credito vantato dall'INPS, pari a oltre un milione di euro, relativo alla surroga per somme anticipate dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR in favore di alcuni dipendenti. La società ha sostenuto che il credito, se esistente, fosse prescritto, poiché le anticipazioni risalivano a epoca anteriore al febbraio 2004 e non le era mai stata comunicata l'attivazione della surroga. In primo grado il Tribunale ha ritenuto maturata la prescrizione decennale, ma ha considerato la prescrizione rinunciata tacitamente dalla società in ragione delle trattative stragiudiziali condotte dal procuratore; la Corte d'appello ha confermato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione delle norme sulla rappresentanza e sul mandato e dell'art. 2937 c.c., sostenendo che il difensore non avesse poteri sostanziali per rinunciare, né espressamente né tacitamente, a una prescrizione già maturata, specie in sede stragiudiziale e in una procedura concorsuale, e che il mandato ad litem non si estendesse alla disposizione del diritto controverso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la rinuncia tacita a far valere la prescrizione può desumersi dalle difese e dal comportamento del procuratore della parte, anche in assenza di un potere dispositvo espresso, quando questi agisca in nome e per conto del soggetto rappresentato e la linea difensiva sia incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Nel caso concreto il procuratore della società aveva esplicitamente operato in nome e per conto della stessa nella gestione dei crediti della procedura di concordato preventivo, trattando con commissario e creditori e prospettando una soluzione negoziale che presupponeva il riconoscimento del debito e la rinuncia alla prescrizione. La valutazione della natura tacita della rinuncia è stata qualificata come apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 297/1982

    richiamato come base dell'anticipazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia e della conseguente surroga dell'INPS verso il datore di lavoro/procedura

  • art. 2937 c.c.

    la prescrizione può essere rinunciata; la rinuncia tacita è desumibile da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare al procuratore poteri dispositivi sostanziali

  • art. 1388 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di spendita del potere rappresentativo

  • art. 1389 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di limiti della rappresentanza

  • art. 1398 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di falsus procurator e limiti della rappresentanza

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mandato difensivo non attribuiva poteri dispositivi del diritto controverso

  • art. 84, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare che il difensore non può disporre del diritto in contesa senza mandato speciale

  • art. 181 legge fallimentare

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mandato ad litem si esaurisse con l'omologa/chiusura della procedura

  • art. 2941, n. 6, c.c.

    eccepito in primo grado dall'INPS come causa di sospensione della prescrizione; il giudice di merito l'ha ritenuto non operante

Massime di principio

  • La rinuncia tacita alla prescrizione può essere desunta dalle difese e dal comportamento processuale o para-processuale della parte o del suo procuratore, quando tali condotte risultino incompatibili in modo assoluto e inequivoco con la volontà di avvalersi della causa estintiva.
  • La mancanza di un potere espresso di disposizione in capo al difensore non esclude, di per sé, che la sua linea difensiva o negoziale produca effetti incompatibili con l'eccezione di prescrizione, se egli agisce in nome e per conto della parte rappresentata e nell'ambito della gestione del diritto controverso.
  • L'accertamento della rinuncia tacita alla prescrizione è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.
  • In una procedura concorsuale, la condotta del difensore che tratta i crediti e prospetta una soluzione transattiva può essere valorizzata quale manifestazione della volontà della procedura di riconoscere il debito e non avvalersi della prescrizione, quando ciò emerga in modo univoco dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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