Cassazione Civile, Ordinanza n. 13309/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva dedotto di avere prestato attività come operaio dipendente dal 2008 al 2009, di essere stato licenziato oralmente e di avere poi ottenuto una sentenza definitiva che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento, ordinando la reintegra e riconoscendo retribuzioni e contributi. Poiché il datore di lavoro non aveva dato esecuzione alla sentenza ed era successivamente fallito, il lavoratore chiedeva all'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, la corresponsione della NASpI, delle ultime tre mensilità e l'accredito della contribuzione maturata. In appello la domanda contributiva era stata accolta limitatamente al periodo 24/01/2012-29/01/2016, sul rilievo della persistenza del rapporto di lavoro non validamente risolto. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2116 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, essendo cessata l'attività d'impresa e non essendo stata più prestata attività lavorativa per mancanza di lavoratori, sarebbe venuto meno il diritto alla contribuzione, trattandosi di prestazioni corrispettive, e che pertanto non si sarebbe potuto applicare il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, non attingesse la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva trascurato la circostanza della cessazione dell'attività aziendale, ma l'aveva espressamente esaminata e superata valorizzando il dato giuridico della persistenza del rapporto di lavoro, mai validamente risolto fino al 29/01/2016. La motivazione della decisione di merito si fondava infatti sulla perdurante vigenza del rapporto, riconosciuta anche dal comportamento dell'INPS che aveva già accreditato i contributi fino al 26/03/2013, cioè fino alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Trieste. La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni questione sulla ritualità della procura del controricorrente. La Corte ha inoltre condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2116 c.c.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera in presenza di un rapporto di lavoro ancora giuridicamente persistente; la censura dell'INPS, che mirava a negarne l'applicazione invocando fatti di cessazione dell'attività e mancata prestazione lavorativa, è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, ma si risolve in una critica al modo di accertamento e valutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando, pur denunciando formalmente una violazione di legge, non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura di circostanze di fatto.
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. va valutato in relazione alla persistente esistenza giuridica del rapporto di lavoro, non al solo dato fattuale della cessazione dell'attività imprenditoriale.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sulla perdurante vigenza del rapporto di lavoro non validamente risolto, la censura che neghi il diritto alla contribuzione per l'asserita mancanza di prestazione lavorativa non è idonea a scardinare la decisione.
- La mancata confutazione della motivazione decisiva comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se la censura è formalmente formulata come violazione di norma di diritto.
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