Sentenza n. 2257/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2418/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 luglio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per complessivi euro 1.500,00. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e domandato l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, conferita su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica via PEC, non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. Il ricorrente non ha partecipato alla camera di consiglio. È stata inoltre esaminata la questione se la procura potesse considerarsi validamente apposta in calce al ricorso telematico, se il vizio fosse sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. o se potesse essere riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura separata e analogica, pur depositata telematicamente insieme al ricorso nativo digitale, doveva contenere autonomamente gli elementi identificativi della controversia e non poteva beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta materialmente in calce o a margine del ricorso cartaceo. Il deposito congiunto della copia informatica non garantisce, da solo, né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto rappresentativo né l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura, poiché essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha escluso anche l'errore scusabile, ritenendo che la pronuncia dell'Adunanza plenaria non avesse innovato il quadro normativo, ma avesse confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il mancato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. è stato ritenuto non necessario, poiché il difensore non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, richiesto per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare oggetto, parti e autorità della controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente in udienza o camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente, nel caso esaminato, di superare la disciplina amministrativa sulla necessaria preesistenza della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente la rinnovazione o regolarizzazione della procura quando la procura speciale, requisito di ammissibilità, mancava al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Il beneficio è eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è riconoscibile quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamano la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'equiparazione telematica alla procura apposta in calce quanto alla certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata sia specifica e contenga elementi esaustivi sulla controversia.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto ai quali l'assenza del difensore in camera di consiglio implica rinuncia a interloquire sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario la cui esecuzione era stata richiesta.
Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale
La procura speciale deve essere specifica e preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza non è sanabile mediante successiva regolarizzazione e, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia, non giustifica di regola l'errore scusabile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve indicare in modo autonomamente sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria, oltre agli altri elementi utili a identificare il giudizio, quando sia conferita su foglio separato dal ricorso.
- La procura analogica con sottoscrizione autografa, successivamente trasformata in copia informatica e depositata o notificata insieme a un ricorso nativo digitale, non diviene per ciò solo una procura validamente apposta in calce al ricorso: il deposito congiunto non supplisce alla genericità del mandato né dimostra la consapevolezza del mandante circa lo specifico contenuto dell'atto.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico dell'atto.
- La mancanza o invalidità della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
- L'errore scusabile non è riconoscibile per la procura irregolare quando la disciplina e gli orientamenti giurisprudenziali offrivano parametri di riferimento, anche se non univoci, e la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non determina di per sé un'oggettiva incertezza normativa.
- L'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non presenzi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché l'assenza implica rinuncia a interloquire sulla questione.
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