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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento autorità indipendenti - a.e.e.g.s.i. - delibera n. 664/2015/r/idr del 28/12/2015

Giustizia amministrativa201601675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non è stata quindi pronunciata una decisione nel merito sulla legittimità della delibera impugnata. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in ragione delle novità apportate dalla decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, senza che dal testo emergano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni specifiche dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., secondo quanto indicato nell'epigrafe; il testo non esplicita ulteriormente l'applicazione della disposizione.

  • decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    La pronuncia è richiamata quale ragione della compensazione delle spese processuali, in relazione alle novità da essa apportate.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso determina l'improcedibilità della domanda di annullamento, senza esame nel merito dei vizi dedotti contro l'atto amministrativo.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo può compensare le spese processuali in ragione delle novità giurisprudenziali rilevanti intervenute nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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