Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3753/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019; d) dell’Accordo del 7.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) della Determinazione n. 1356 prot. n. 26987 del 28 novembre 2022 della Direzione Generale della Sanità, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”; g) delle deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202301074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti di quantificazione e riparto degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti adottati per l'attuazione del meccanismo di payback sanitario previsto dall'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Sono stati contestati, in particolare, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza permanente Stato-Regioni, il provvedimento regionale di attribuzione degli oneri e le deliberazioni delle aziende sanitarie relative alla certificazione del fatturato dei singoli fornitori. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La ricorrente ha infatti depositato la prova del pagamento alla Regione delle somme dovute nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. Secondo il Collegio, tale pagamento ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e facendo venir meno l'utilità concreta della decisione. Non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché il pagamento non costituisce un evento satisfattivo della pretesa originaria di annullamento, che era diretta a evitare qualsiasi pagamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici rilevanti nel meccanismo di payback sanitario.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato quale ulteriore fonte degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...

    Consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e rende inutili i giudizi connessi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una situazione che determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per l'avviso dato alle parti in udienza circa la possibile diversa qualificazione processuale dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Il pagamento dell'importo dovuto secondo una disciplina sopravvenuta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di annullamento quando rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non coincide con la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone un evento satisfattivo della pretesa azionata, mentre l'improcedibilità ricorre quando una situazione nuova rende inutile la decisione senza soddisfare la domanda originaria.
  • Quando il pagamento effettuato dal ricorrente estingue l'obbligazione amministrativa controversa e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse agli importi pagati, viene meno l'utilità concreta della pronuncia di annullamento degli atti presupposti o applicativi.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.