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Ordinanza

Ordinanza n. 3149/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della sentenza n. 589/2025 del 05/05/2025 emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202511921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Alla sede di Latina spetterà ogni ulteriore valutazione, compresa quella sulle spese di lite. Non è stata quindi esaminata la fondatezza della domanda di ottemperanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, di cui è chiesta l'ottemperanza

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento equiparato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Latina, la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio. È stato inoltre richiamato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale e le sezioni staccate del tribunale amministrativo regionale.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato o di altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la relativa sezione staccata; nel caso concreto fonda la competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato nell'ordinanza declinatoria di competenza.

Massime di principio

  • Nell'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento equiparato del giudice ordinario, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la pronuncia da eseguire.
  • Quando la competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza è attribuita a una sezione staccata del TAR, la sede centrale del medesimo TAR deve dichiararsi incompetente e rimettere l'affare alla sezione staccata competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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