Cassazione Penale, Sentenza n. 32399/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione del documento di identità. Il ricorrente, detenuto, aveva sottoscritto l'istanza in carcere con firma autenticata dal direttore e lamentava che tale modalità, unitamente all'identificazione negli atti matricolari, rendeva superflua l'allegazione della copia del documento d'identità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto legittima la richiesta del Tribunale di produrre il documento di identità ai sensi dell'art. 79, u.c., d.P.R. 115/2002 quando sussistono dubbi sull'esattezza delle generalità dichiarate (qui, indicazione di nascita all'estero: Mauritius). Pur riconoscendo che per i detenuti la sottoscrizione autenticata tramite l'ufficio matricola/direttore soddisfa l'autenticazione ex art. 78 e 93 d.P.R. 115/2002 in riferimento all'art. 123 c.p.p., la Corte ha confermato che il giudice può, a pena di inammissibilità, chiedere documentazione integrativa (compreso il documento d'identità) per permettere le verifiche amministrative e reddituali; la mancata produzione ha portato all'inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 99, art. 78, art. 79 u.c., art. 93, art. 96 commi 2 e 3, art. 98 comma 2, artt. 116 e 117
Art. 99: limite del ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; Art. 78 e 93: modalità di sottoscrizione e autentica per l'istanza di ammissione, con regole specifiche per i detenuti (rinvio all'art. 123 c.p.p.); Art. 79 u.c.: potere/dovere del giudice di richiedere, a pena di inammissibilità, documentazione integrativa (incluso il documento di identità) se sorgono dubbi sulle dichiarazioni; Art. 96 e 98: funzioni dell'amministrazione finanziaria per gli accertamenti economici; Artt. 116 e 117: procedure alternative per il pagamento del compenso in caso di soggetti sedicenti.
DPR 28 dicembre 2000 n. 445
art. 38 comma 3, art. 46 comma 1 lett. o), art. 47
Distinzione tra dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e di atto di notorietà (art. 47); l'allegazione del documento non è sempre necessaria per la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e le modalità di autenticazione richiamate dall'art. 38 comma 3 si riferiscono specificamente alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Codice di procedura penale
Art. 123 c.p.p.: disciplina delle sottoscrizioni e autenticazioni per atti provenienti dai detenuti (richiamato dall'art. 93 del d.P.R. 115/2002); Art. 616 c.p.p.: potestà della Corte di cassazione di condannare al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre che il richiedente sia identificabile in modo certo: se emergono dubbi sulle generalità dichiarate, il giudice può e deve chiedere documentazione integrativa, ivi compreso il documento d'identità, a pena di inammissibilità.
- La modalità di sottoscrizione dell'istanza da parte del detenuto (firma autenticata dal direttore e inoltro tramite ufficio matricola) soddisfa il requisito dell'autenticazione, ma non esclude il potere del giudice di richiedere ulteriori prove dell'identità quando necessario per le verifiche amministrative e reddituali.
- La Corte di cassazione, con ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, può sindacare in cassazione solo vizi di diritto o motivazioni radicalmente carenti; non è luogo per rimettere in discussione le valutazioni di merito del giudice dell'opposizione.
- Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta ai fini di verifica (es. documento d'identità), l'istanza può essere dichiarata inammissibile; i difensori o il richiedente possono valutare, ove possibile, le procedure alternative di tutela del compenso (artt. 116-117 d.P.R. 115/2002).
- La distinzione tra le diverse tipologie di dichiarazioni sostitutive (certificazione vs atto di notorietà) è rilevante: non tutte richiedono l'allegazione del documento d'identità per la validità della sottoscrizione, ma il giudice resta abilitato a richiederlo per accertamenti.
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