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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32399/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata allegazione del documento di identità. Il ricorrente, detenuto, aveva sottoscritto l'istanza in carcere con firma autenticata dal direttore e lamentava che tale modalità, unitamente all'identificazione negli atti matricolari, rendeva superflua l'allegazione della copia del documento d'identità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto legittima la richiesta del Tribunale di produrre il documento di identità ai sensi dell'art. 79, u.c., d.P.R. 115/2002 quando sussistono dubbi sull'esattezza delle generalità dichiarate (qui, indicazione di nascita all'estero: Mauritius). Pur riconoscendo che per i detenuti la sottoscrizione autenticata tramite l'ufficio matricola/direttore soddisfa l'autenticazione ex art. 78 e 93 d.P.R. 115/2002 in riferimento all'art. 123 c.p.p., la Corte ha confermato che il giudice può, a pena di inammissibilità, chiedere documentazione integrativa (compreso il documento d'identità) per permettere le verifiche amministrative e reddituali; la mancata produzione ha portato all'inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 99, art. 78, art. 79 u.c., art. 93, art. 96 commi 2 e 3, art. 98 comma 2, artt. 116 e 117

    Art. 99: limite del ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; Art. 78 e 93: modalità di sottoscrizione e autentica per l'istanza di ammissione, con regole specifiche per i detenuti (rinvio all'art. 123 c.p.p.); Art. 79 u.c.: potere/dovere del giudice di richiedere, a pena di inammissibilità, documentazione integrativa (incluso il documento di identità) se sorgono dubbi sulle dichiarazioni; Art. 96 e 98: funzioni dell'amministrazione finanziaria per gli accertamenti economici; Artt. 116 e 117: procedure alternative per il pagamento del compenso in caso di soggetti sedicenti.

  • DPR 28 dicembre 2000 n. 445

    art. 38 comma 3, art. 46 comma 1 lett. o), art. 47

    Distinzione tra dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e di atto di notorietà (art. 47); l'allegazione del documento non è sempre necessaria per la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e le modalità di autenticazione richiamate dall'art. 38 comma 3 si riferiscono specificamente alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

  • Codice di procedura penale

    Art. 123 c.p.p.: disciplina delle sottoscrizioni e autenticazioni per atti provenienti dai detenuti (richiamato dall'art. 93 del d.P.R. 115/2002); Art. 616 c.p.p.: potestà della Corte di cassazione di condannare al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre che il richiedente sia identificabile in modo certo: se emergono dubbi sulle generalità dichiarate, il giudice può e deve chiedere documentazione integrativa, ivi compreso il documento d'identità, a pena di inammissibilità.
  • La modalità di sottoscrizione dell'istanza da parte del detenuto (firma autenticata dal direttore e inoltro tramite ufficio matricola) soddisfa il requisito dell'autenticazione, ma non esclude il potere del giudice di richiedere ulteriori prove dell'identità quando necessario per le verifiche amministrative e reddituali.
  • La Corte di cassazione, con ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, può sindacare in cassazione solo vizi di diritto o motivazioni radicalmente carenti; non è luogo per rimettere in discussione le valutazioni di merito del giudice dell'opposizione.
  • Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta ai fini di verifica (es. documento d'identità), l'istanza può essere dichiarata inammissibile; i difensori o il richiedente possono valutare, ove possibile, le procedure alternative di tutela del compenso (artt. 116-117 d.P.R. 115/2002).
  • La distinzione tra le diverse tipologie di dichiarazioni sostitutive (certificazione vs atto di notorietà) è rilevante: non tutte richiedono l'allegazione del documento d'identità per la validità della sottoscrizione, ma il giudice resta abilitato a richiederlo per accertamenti.

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