Ordinanza n. 1365/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato in data 8 novembre 2023 (prot. n. P-RM/L/Q/2023/104700) in favore del Sig. Riahi Mohamed Nidhal, emesso dal Prefetto di Roma con nota prot. Prot. n. RM5608305310B202002/08/2025 e notificato in data 6 agosto 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di revoca e gli atti istruttori richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, deducendo l'illegittimità dell'atto e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il preavviso di revoca e gli atti istruttori richiamati. In sede cautelare, la Sezione aveva già accolto l'istanza ai fini del riesame, rilevando che il provvedimento impugnato riportava una denominazione sociale errata rispetto alla società interessata e disponendo un riesame con specifico riferimento alla società richiedente, individuata nella Sam Trasporti S.r.l. Successivamente, l'Amministrazione ha comunicato di avere adottato, il 27 febbraio 2026, un nuovo provvedimento di revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare richiesta con il ricorso introduttivo, poiché l'Amministrazione, in esecuzione del precedente provvedimento cautelare di riesame, ha adottato un nuovo provvedimento di revoca del nulla osta. La pronuncia non decide il merito della legittimità del provvedimento originariamente impugnato né quella del nuovo provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda cautelare è stata dichiarata priva di interesse per effetto dell'adozione di un nuovo provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- L'adozione, da parte dell'amministrazione, di un nuovo provvedimento sull'oggetto della controversia, in esecuzione di un riesame disposto in sede cautelare, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare richiesta contro l'atto originario quando la tutela cautelare non può più produrre un'utilità attuale e concreta.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare non definisce il merito dell'impugnazione dell'atto originario e non comporta, di per sé, una valutazione sulla legittimità del nuovo provvedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
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